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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42864/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore di Delle Fratte impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato per tardività. Contestava che, poiché la sentenza di primo grado era stata pronunciata con motivazione contestuale e l'imputato era assente all'udienza, il termine di impugnazione di 15 giorni previsto dall'art.585 comma 1 lett. c) c.p.p. doveva essere prorogato di ulteriori 15 giorni ai sensi dell'art.585 comma 1-bis c.p.p., rendendo tempestivo l'appello depositato il 2/02/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza di primo grado era del 9/01/2024 con motivazione contestuale (termine ordinario 15 giorni) e che, essendo l'imputato assente, il termine doveva essere prorogato di 15 giorni ai sensi dell'art.585 comma 1-bis, fissando la scadenza al 18/02/2024. Pertanto l'appello depositato il 2/02/2024 era tempestivo. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato questa norma nel senso che, quando l'imputato è assente all'udienza in cui è pronunciata la sentenza, il termine ordinario di impugnazione deve essere prorogato di 15 giorni.

  • art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine ordinario di 15 giorni per l'impugnazione delle sentenze pronunciate con motivazione contestuale, richiamando l'art.544 comma 3 c.p.p.; la Corte l'ha applicata come termine base da cui calcolare eventuali proroghe.

  • art. 544 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata dall'art.585 lett. c), riguarda le caratteristiche della pronuncia con motivazione immediata e il correlato termine breve per l'impugnazione; la Corte ne ha confermato la rilevanza ai fini del computo del termine.

Massime di principio

  • Se la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale (pronuncia e motivazione nella stessa udienza) il termine ordinario per l'impugnazione è di 15 giorni ai sensi dell'art.585 comma 1 lett. c).
  • Se l'imputato è assente all'udienza in cui la sentenza è pronunciata, il termine ordinario va prorogato di 15 giorni ai sensi dell'art.585 comma 1-bis; il calcolo del termine deve quindi tenere conto di tale proroga.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità per tardività, il difensore deve verificare e contestare il corretto computo dei termini, incluse eventuali proroghe per assenza; un errore palese nel calcolo può essere censurato in Cassazione con annullamento senza rinvio.
  • Per evitare contestazioni, è opportuno che il difensore dichiari espressamente lo stato di presenza/assenza in udienza e documenti tempestivamente il deposito degli atti, indicando la data di pronuncia della sentenza come termine iniziale per il computo.
  • Quando le norme prevedono termini speciali o proroghe automatiche, il giudice d'appello deve applicarle d'ufficio; in difetto, la Corte di Cassazione può correggere l'errore con provvedimento annullatorio.

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