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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25984/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto a un notaio, quale rogante di un atto di cessione immobiliare stipulato il 16 gennaio 2014 nell'ambito di un programma pubblico di edilizia economica e popolare, il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Il notaio ha impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, sostenendo l'applicabilità dell'agevolazione di cui all'art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973 anche ai trasferimenti soggetti a IVA. La CTP ha accolto il ricorso; la CTR Lazio ha respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'agevolazione operasse anche per gli atti soggetti a IVA, sia per la formulazione ampia della norma sia per il principio di alternatività IVA/registro ex art. 40 d.P.R. 131/1986. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973, per avere esteso indebitamente la norma agevolativa agli atti assoggettati a IVA; (2) violazione dell'art. 40, comma 1, d.P.R. 131/1986, in combinato disposto con l'art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973, per avere la CTR ritenuto che il principio di alternatività comportasse l'estensione dell'esenzione anche alle imposte ipotecaria e catastale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati e ha accolto congiuntamente i due motivi. Ha affermato che l'art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973 è norma di stretta interpretazione e di numerus clausus, applicabile solo agli atti e contratti espressamente considerati, senza estensione automatica ai trasferimenti soggetti a IVA. Ha inoltre precisato che il principio di alternatività IVA/registro non consente di sottrarre l'atto anche alle imposte ipo-catastali, perché tale principio comporta comunque il pagamento dell'imposta d'atto, seppur in misura fissa, mentre l'agevolazione dell'art. 32 comporta un'esenzione più ampia che nel caso non ricorre. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973

    Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo 3 della legge indicata nel comma precedente ... sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali

    Norma agevolativa di stretta interpretazione, applicabile solo agli atti espressamente contemplati; non si estende agli atti soggetti a IVA se non ricompresi nel testo normativo.

  • art. 40, comma 1, d.P.R. 131/1986

    Il principio di alternatività IVA/registro non elimina l'imposta d'atto, ma comporta la sua applicazione in misura fissa; non fonda l'esenzione da imposte ipotecaria e catastale prevista da altra norma.

  • art. 2 d.P.R. 347/1990

    Richiamato insieme all'art. 10, comma 2, d.P.R. 347/1990 quale base del principio di alternatività tra IVA e imposta d'atto.

  • art. 10, comma 2, d.P.R. 347/1990

    Richiamato insieme all'art. 2 d.P.R. 347/1990 quale base del principio di alternatività tra IVA e imposta d'atto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato con riferimento alla proposta del relatore e al contraddittorio nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Le agevolazioni tributarie previste dal d.P.R. 601/1973 costituiscono un sistema chiuso e di stretta interpretazione: non è consentita un'estensione analogica o teleologica oltre i casi espressamente previsti.
  • Se una disposizione agevolativa esenta un atto da registro e da imposte ipotecaria e catastale, tale beneficio non può essere automaticamente applicato agli atti assoggettati a IVA solo perché inseriti in un programma pubblico o in un contesto edilizio affine.
  • Il principio di alternatività IVA/registro implica la debenza dell'imposta d'atto, sia pure in misura fissa, e non equivale a un'esenzione generale dalle imposte ipo-catastali.
  • Per ottenere l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale occorre una previsione normativa espressa e puntualmente ricorrente nei presupposti richiesti dalla legge agevolativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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