Cassazione Penale, Sentenza n. 40737/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa alla societa Sud Parma s.r.l. rilevando quattro censure: 1) nullita e vizio procedurale per presunta modifica sostanziale dell'imputazione (da appropriazione indebita a bancarotta) che avrebbe legittimato la richiesta del rito abbreviato; 2) violazione del principio di correlazione per l'applicazione, senza contestazione specifica, della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare; 3) errata valutazione della prova e mancato riconoscimento del ruolo di mera "testa di legno" dell'imputato, con richiesta di esclusione della responsabilita per le condotte distrattive; 4) vizio di motivazione sull'entita della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in presenza di sostanziale incensuratezza.
La decisione
La Corte di legittimita ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) primo motivo inammissibile per mancata specificita e perche non comprovata modifica sostanziale dell'imputazione (le condotte erano gia ascritte in altro capo sin dall'origine); 2) secondo motivo manifestamente infondato perche, nei reati fallimentari plurimi, la circostanza aggravante prevista dall'art. 219 l.f. e' implicitamente contenuta nella descrizione della pluralita dei reati e non viola l'art. 522 c.p.p.; 3) terzo motivo inammissibile perche le censure impugnano la valutazione probatoria di merito e non documentano travisamenti di prova o vizi di logica; la Corte di appello ha adeguatamente motivato il rigetto della tesi del mero amministratore formale mediante elementi di fatto (presenza nei luoghi dell'attivita, prelievi sui conti societari confluiti su conti personali, documenti rinvenuti); 4) quarto motivo inammissibile per genericita: i giudici di merito hanno motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche richiamando la giurisprudenza post-riforma dell'art. 62-bis che esclude la sufficienza della sola incensuratezza. Conseguenze pratiche: conferma della condanna a anni 4 e mesi 6 di reclusione, condanna al pagamento delle spese processuali e sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato tra le norme processuali oggetto di censura; la Corte non ha rilevato violazioni specifiche utilizzando tale norma per valutare la regolarita' e la sufficienza della motivazione e delle censure sull'istruttoria dibattimentale
Invocato in relazione a vizi di motivazione e mezzi di prova; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze che avrebbero richiesto riesame probatorio
Richiamato tra le norme processuali impugnate in relazione alla modificazione dell'imputazione e alle modalita' dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha escluso che vi sia stata una modifica sostanziale
Richiamato nelle doglianze sul rito abbreviato e sulla correlazione imputazione-sentenza; la Corte ha ritenuto le censure generiche o infondate
Citato nell'ambito delle contestazioni procedurali; non e' emersa violazione che giustifichi Cassazione
Richiamato nel secondo motivo in ordine alla correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha applicato la giurisprudenza che consente l'inclusione implicita dell'aggravante nei reati fallimentari plurimi
Invocato dal ricorrente per presunta violazione del principio di tipicita' della contestazione; la Corte ha richiamato precedenti secondo cui, nei reati fallimentari plurimi, l'aggravante puo' essere implicitamente contenuta nella descrizione della pluralita' dei fatti
Richiamato in relazione a vizi di motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto le motivazioni dei giudici di merito adeguate e non suscettibili di sindacato di merito in Cassazione
Citato tra le norme processuali riferite alle deduzioni difensive; nessuna violazione rilevante per la Cassazione
Richiamato tra le norme processuali; la Corte non ha ritenuto provata alcuna nullita' o vizio procedurale che incida sulla decisione
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
La Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante relativa alla pluralita' di bancarotte sia implicitamente contenuta nella contestazione di piu' fatti e la sua applicazione non viola il principio di correlazione; inoltre la disciplina della continuazione fallimentare e' considerata piu' favorevole e non incide sulla legittimita' della sentenza
Richiamato nel motivo sulle attenuanti generiche: la Corte ha ricordato la giurisprudenza che, dopo la riforma, esclude che la sola incensuratezza sia sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche
Invocato in relazione al calcolo della pena e al riconoscimento delle attenuanti; la Corte ha ritenuto motivata l'entita' della pena e conforme ai criteri di legge
Applicato per la conseguenza della declaratoria di inammissibilita' del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Una modificazione dell'imputazione intervenuta in dibattimento non e' automaticamente "sostanziale" se i fatti contestati erano gia' ascritti nei capi originari sotto forma o in altro capo; va verificato se realmente cambia il nucleo fattuale: se il fatto era gia' imputato altrove, la richiesta di rito abbreviato puo' essere valutata come proposta tempestivamente.
- Nei reati fallimentari, la circostanza aggravante della pluralita' di bancarotte puo' essere implicitamente desumibile dalla contestazione di piu' fatti e non sempre configura violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
- La Cassazione non e' sede per una rivalutazione libera della prova: censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle evidenze di fatto sono, di norma, inammissibili se non documentano travisamento della prova o vizi logici manifesto nella motivazione.
- L'essere formalmente amministratore non esclude la responsabilita' se emergono elementi concreti di gestione effettiva (ritiro incassi, sottoscrizione documenti, afflussi di denaro su conti personali, documenti societari rinvenuti presso l'imputato).
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis, la sola assenza di precedenti penali non basta per ottenere automaticamente le attenuanti generiche: e' necessario dimostrare elementi di personalita' o di condotta che giustifichino la loro concessione.
- Quando si impugna in Cassazione, le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con la motivazione di merito; motivi vaghi o meramente reiterativi sono dichiarati inammissibili.
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