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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12584/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Roma. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e si fondava sull'unico motivo del vizio di motivazione. Dal testo emerge però che non sono stati dedotti vizi compatibili con il perimetro del sindacato di legittimità sulle sentenze di applicazione della pena su richiesta: non è stata allegata la mancanza o invalidità della volontà dell'imputato, né altri motivi ammissibili ex lege. La Corte ha quindi rilevato che il ricorso era in contrasto con i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e dunque inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta, rispetto alla quale opera un controllo di legittimità limitato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Indicato come norma processuale di trattazione del ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Stabilisce che avverso la sentenza di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Citata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • cassa delle ammende

    Somma posta a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei ristretti casi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • Il vizio di motivazione, di per sé solo, non è motivo ammissibile di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento se non si correla a uno dei vizi espressamente previsti dalla legge.
  • L'ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento richiede una specifica deduzione di uno dei vizi tassativi: mancanza di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena/misura di sicurezza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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