Cassazione Penale, Sentenza n. 36846/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi contro la sentenza di patteggiamento (artt. 444 e ss. c.p.p.) con cui era stata applicata la pena concordata per quattordici reati di furto aggravato. Primo motivo: omissione di motivazione quanto alla sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. Secondo motivo: carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, dato che il giudice aveva riconosciuto attenuanti (incensuratezza e confessione) ma poi negato il beneficio per la gravità, il numero e la frequenza dei delitti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i motivi proposti non rientrano tra quelli consentiti per la cassazione avverso sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (introduzione dei limiti di impugnazione con la legge 23/6/2017 n.103). In particolare la Corte ha ritenuto che non siano deducibili in cassazione vizi motivazionali relativi all'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né la presunta contraddittorietà sulla sospensione condizionale, anche perché il beneficio non era stato richiesto dall'imputata. Poiché i reati sono posteriori all'entrata in vigore della norma, la limitazione è applicabile. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 616, comma 1, c.p.p.).
Norme richiamate
art. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento)
art. 444 e seguenti c.p.p.
Indicano il procedimento di applicazione della pena su richiesta e la possibilità di patteggiamento; la sentenza impugnata è stata emessa in base a tali norme
art. 129 c.p.p. (cause di proscioglimento)
Richiesta dal ricorrente una valutazione sulle cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che la mancata motivazione su tali profili non sia deducibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento
art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (limitazioni all'impugnazione della sentenza di patteggiamento)
art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, alla difformità tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegittimità della pena o misura di sicurezza; perciò i vizi motivazionali dedotti non sono leciti motivi di ricorso
legge 23/6/2017 n. 103 (entrata in vigore 3/8/2017)
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.; la Corte ricorda l'operatività della disposizione per i reati commessi dopo l'entrata in vigore
art. 616, comma 1, c.p.p. (Cassa delle ammende)
art. 616, comma 1, c.p.p.
Consente la condanna al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato in euro 3.000,00 l'importo da versare
Massime di principio
- La cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammessa solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; pertanto i tradizionali vizi motivazionali (omessa o contraddittoria motivazione) sono in genere inammissibili se riferiti a sentenze di patteggiamento
- Non può essere impugnata in cassazione l'omessa valutazione di condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando il gravame è proposto contro una sentenza di patteggiamento, salvo che il vizio rientri nelle fattispecie espressamente ammesse da art. 448, comma 2-bis
- Se l'imputato non ha richiesto un beneficio (es. sospensione condizionale della pena), la sua mancata concessione difficilmente costituisce motivo deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento
- Per conservare la possibilità di impugnare, il difensore deve formulare (e far constare) nell'atto di patteggiamento eventuali riserve o eccezioni riconducibili ai motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis (es. difetto di volontà, difformità tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena)
- Per i reati commessi dopo il 3/8/2017 è essenziale considerare l'applicabilità delle limitazioni di cui alla legge 23/6/2017 n.103; esse restringono significativamente i profili che possono essere portati in Cassazione
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni manifestamente non consentite
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