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Ordinanza

Ordinanza n. 531/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore farmaceutico)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Calabria che aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti contestati nel giudizio di primo grado. Il testo non espone il contenuto degli atti amministrativi originariamente impugnati né i motivi specifici dedotti, limitandosi a evidenziare che l’appello pone questioni meritevoli di approfondimento nella sede di merito. Nel giudizio sono indicati, quali soggetti non costituiti, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale calabrese, l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, il Comune di Fabrizia, l’Ordine provinciale dei farmacisti di Vibo Valentia e due farmacie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La motivazione si fonda sulla necessità di un adeguato approfondimento e di una compiuta soluzione delle questioni nella sede di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., nonché sulla valutazione comparativa degli interessi contrapposti e sull’opportunità, nelle more, di mantenere integra la situazione esistente. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando la controversia richiede un approfondimento nella sede di merito, di adottare una misura cautelare e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe quale base normativa della richiesta di misure cautelari monocratiche; il testo non precisa se tale richiesta sia stata autonomamente decisa.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, quando le questioni prospettate richiedono un adeguato approfondimento e una compiuta soluzione nella sede di merito, il giudice può accogliere la sospensiva in via interinale e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La concessione della tutela cautelare può essere giustificata dall’esigenza di mantenere integra la situazione di fatto e di diritto nelle more della decisione di merito, previa considerazione comparativa degli interessi contrapposti.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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