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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24933/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva confermato l'ordinanza del GIP di Nola del 28/09/2021, con cui era stata applicata a Tobia Saggiomo la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. L'indagato era accusato di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato di energia elettrica e di gas, truffa aggravata, sostituzione di persona e falso ideologico. Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: (1) violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione all'attualità dell'esigenza cautelare; (2) violazione dell'art. 280 cod. proc. pen. in relazione all'adeguatezza della misura applicata.

La decisione

Il difensore del ricorrente ha comunicato la rinuncia al ricorso in quanto, nel frattempo, la misura era stata revocata e dunque non sussisteva più l'interesse all'impugnazione. Per tale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza decidere nel merito sui motivi proposti. In sede scritta il Sostituto Procuratore generale aveva chiesto il rigetto, ma la decisione si è basata sulla rinuncia e sulla mancanza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari; nel caso la censura riguardava la presunta carenza di attualità dell'esigenza cautelare, ma la Corte non è entrata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Norma sull'adeguatezza della misura cautelare; il ricorrente sosteneva che l'obbligo di dimora fosse inidoneo rispetto alle esigenze cautelari, ma la valutazione non è stata effettuata per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di formulazione dei motivi in Cassazione; il ricorso era articolato nei limiti previsti da tale norma.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. con modificazioni nella legge 18/12/2020 n.176) e art. 16 del decreto-legge 30/12/2021 n.228 (conv. con modificazioni nella legge 25/02/2022 n.15)

    Riferimenti alla disciplina processuale straordinaria (possibilità di requisitoria scritta e disciplina della discussione orale in alcuni periodi); nel processo è stata utilizzata la requisitoria scritta prevista dalla normativa emergenziale e le parti non hanno richiesto discussione orale.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene revocata prima della decisione di merito in Cassazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che sussistano interessi residui effettivi e attuali (ad es. conservazione di effetti processuali o richieste risarcitorie connesse).
  • La rinuncia formale del difensore al ricorso, se effettiva e documentata, determina la perdita dell'interesse all'impugnazione e porta all'inammissibilità; quindi prima di rinunciare occorre valutare eventuali conseguenze future o interessi autonomi.
  • Le censure relative alla necessità (art. 274) e all'adeguatezza (art. 280) della misura cautelare presuppongono che sussista un interesse concreto e attuale alla decisione: se tale interesse viene meno, il giudice della legittimità non entra nel merito.
  • In fase emergenziale/procedurale, le comunicazioni scritte del Pubblico Ministero e la rinuncia alla discussione orale seguono le norme derogatorie citate; occorre attenersi ai termini e alle forme previste da tali disposizioni.
  • Prima di proporre o mantenere un ricorso, il difensore dovrebbe verificare l'esistenza di interessi ulteriori rispetto alla sola cessazione della misura (ad es. annotazioni processuali, esigenze di riabilitazione, risarcimento) per evitare dichiarazioni di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

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