Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/11/2020 n. 5606 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava l'avviso di accertamento per l'anno 2014 che disconoscendo la detrazione IVA (euro 298.003,74) riteneva fondata su fatture emesse da una societa' cartiera (XXX s.r.l.), coinvolta in un meccanismo di frode IVA intracomunitaria. La società ha dedotto di aver esibito tutta la documentazione contabile e bancaria (pagamenti tramite bonifico), di aver agito in buona fede e di aver dimostrato la congruità dei prezzi e la marginalità delle operazioni contestate.

La decisione

Il giudice d'appello ha riformato la sentenza di primo grado che aveva invece accollto il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto provati dagli accertamenti dell'Ufficio numerosi indici sintomatici dell'inesistenza della societa' fornitrice (assenza di struttura operativa, inadeguatezza degli spazi indicati nelle lettere di vettura, antieconomicita' di alcune cessioni, collegamenti con altre "cartiere" ecc.). Ha affermato che le prove addotte dal contribuente (bonifici, visura camerale, documentazione di trasporto, congruita' dei prezzi dichiarata) non sono sufficienti a dimostrare la buona fede quando sussistono indizi obiettivi di frode e che l'onere dell'Amministrazione, fondato anche su presunzioni (art. 54 DPR 633/1972), era stato assolto. Pertanto l'opposizione della XXX s.r.l. e' stata respinta e l'avviso di accertamento confermato; spese di questo grado compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 2

    art. 54, comma 2, DPR n. 633/1972

    L'Amministrazione puo' utilizzare presunzioni per dimostrare l'inesistenza soggettiva dell'operazione ai fini IVA; cioe' elementi indiziari possono essere valorizzati per dimostrare che il soggetto formale non coincide con quello reale.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE - causa C-439/04 (Kittel)

    C-439/04, Kittel, 6 luglio 2006

    La Corte ha stabilito che il diritto alla detrazione puo' essere negato se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione; tuttavia esiste tutela della buona fede se il cessionario non poteva ragionevolmente conoscere la frode.

  • Cass. Sez. 5, n. 9851/2018

    Cass. Sez. 5, 20.4.2018, n. 9851

    Conferma che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, occorre provare l'alterità soggettiva e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; la prova puo' essere fornita anche per presunzioni.

  • Cass. sent. n. 3474/2018

    Cass., 13.2.2018, n. 3474

    In ipotesi di triangolazione 'semplice' la prova che l'interposto e' privo di dotazione personale e strumentale adeguata costituice, di per sé, elemento sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario e richiede una prova rafforzata di buona fede da parte di quest'ultimo.

  • Cass. sent. n. 14237/2017

    Cass., 7.6.2017, n. 14237

    Riafferma il ricorso a elementi indiziari e la necessita' di valutare la concreta vicenda per stabilire se il cessionario doveva o poteva sapere della frode.

  • Cass. sent. n. 29002/2017

    Cass., 05.12.2017, n. 29002

    Sottolinea l'insufficienza, di per sé, della sola prova dei pagamenti o della regolarita' formale delle scritture a dimostrare la buona fede del cessionario.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione raccoglie indizi oggettivi che un fornitore sia una 'cartiera' (assenza di struttura, spazi inidonei, movimentazioni anomale, economie illogiche), puo' fondare su tali presunzioni il disconoscimento della detrazione IVA.
  • Il diritto alla detrazione e' protetto dalla buona fede del cessionario, ma questa non e' presunta: il contribuente deve provare non solo di non sapere, ma di non poter sapere (cioe' che non fosse ragionevolmente possibile accorgersi della frode con la diligenza ordinaria).
  • Non sono decisive, di per sé, la mera esibizione di fatture, visure camerali o la prova di aver pagato con bonifico: tali elementi possono essere facilmente simulati e non escludono l'obbligo di ulteriori verifiche in presenza di indizi.
  • Indicazioni sintomatiche di possibile frode: prezzi d'acquisto anormalmente bassi, limitatezza dei ricarichi, pluralita' di operatori indicati, canali paralleli di mercato, tempistica e modalita' di pagamento sospette (incrociati, esteri, cash), rapporti reiterati con soggetti qualificati come cartiere.
  • In caso di triangolazione 'semplice', la prova che l'interposto sia privo dei mezzi per eseguire la prestazione puo' ritenersi elemento particolarmente grave che impone al cessionario un onere probatorio rafforzato sulla propria buona fede.
  • Linee pratiche di diligenza esigibile dal cessionario: verifiche sulla reale operativita' del fornitore (ispezioni, richieste di documentazione aggiuntiva), controllo della congruita' dei prezzi rispetto al mercato, verifica dei vettori e della catena di consegna, conservazione di documenti che attestino la realita' delle consegne e la tracciabilita' dei pagamenti.
  • La valutazione e' sempre concreta e relativa alle circostanze temporali e settoriali: va considerata la posizione e la professionalita' dell'operatore, la natura e la ripetitivita' dei rapporti commerciali e cio' che, ragionevolmente, poteva e doveva essere appurato al momento della conclusione dell'affare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.