Sentenza del 20/11/2020 n. 5506 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha accolto l'appello per il vizio della notificazione, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Corte dei Conti, posto l'elevato importo richiesto con la cartella (€ 5.422.436,79).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava la cartella esattoriale n. 0712007XXX deducendo: a) nullità della costituzione in giudizio dell'Agenzia per procura esterna; b) prescrizione/decadenza del credito erariale; c) inesistenza e nullità della notificazione della cartella. Il motivo decisivo, e quello che ha assorbito gli altri, è la non ritualità della notifica: la cartella è stata depositata al Comune con procedimento da irreperibilità assoluta (art. 60 DPR 600/73 e affissione all'albo) malgrado l'indirizzo anagrafico del destinatario fosse noto, per cui si sarebbe dovuto procedere secondo le forme dell'art. 140 c.p.c. (notifica con raccomandata A/R o altre forme previste per irreperibilità relativa).
Norme richiamate
DPR 600/1973 art. 60
La procedura di deposito in Comune e affissione (c.d. notifica per irreperibilità assoluta) può essere utilizzata solo quando ricorra l'irreperibilità assoluta, ossia l'abitazione o il domicilio risultano inesistenti o il destinatario non ha più dimora nel luogo indicato.
Codice di Procedura Civile art. 140
Per il caso in cui l'indirizzo anagrafico esista ma il destinatario non sia rinvenuto (irreperibilità relativa) la notifica deve seguire le forme previste dall'art. 140 c.p.c., in particolare la raccomandata con avviso di ricevimento o altre modalità idonee.
Corte di Cassazione, sentenza n. 13399/2016
Ha delimitato l'ambito di applicazione della notifica ex art. 60 DPR: la procedura di deposito/affissione è riservata ai casi di irreperibilità assoluta e non può sostituire le forme previste per l'irreperibilità relativa.
Corte di Cassazione, sentenza n. 11829/2020
Richiama la differenza tra irreperibilità assoluta e relativa e conferma i diversi binari procedurali di notifica; rafforza il principio per cui, se esiste l'abitazione all'indirizzo anagrafico, occorre adottare le forme dell'art. 140 c.p.c.
Massime di principio
- La notifica mediante deposito in Comune e affissione (art. 60 DPR 600/73) è ammessa solo nei casi di irreperibilità assoluta: assenza dell'abitazione o inesistenza del domicilio dichiarato.
- Se l'indirizzo anagrafico risulta esistente ma il destinatario non è rinvenuto (irreperibilità relativa), il procedimento corretto è la notifica nelle forme dell'art. 140 c.p.c. (es. raccomandata con avviso di ricevimento).
- Se l'ente notificatore usa procedure per irreperibilità assoluta senza aver accertato l'effettiva inesistenza dell'abitazione o il trasferimento, la notificazione può essere dichiarata non rituale e l'atto impugnato annullato/inefficace.
- È onere dell'amministrazione dimostrare di aver compiuto puntuali ricerche e accertamenti prima di procedere con il deposito/affissione; la sola constatazione di non reperibilità sul luogo non basta se l'anagrafe indica l'indirizzo.
- In caso di vizio di notifica prevalente, altri motivi (es. prescrizione, nullità della costituzione per procura) possono risultare assorbiti o non esaminati; tuttavia la contestazione della legittimazione processuale dell'ente può comunque avere rilievo secondario.
- Quando l'importo contestato è particolarmente rilevante, l'autorità giudicante può disporre la segnalazione alla Procura della Corte dei Conti per eventuali profili di responsabilità erariale degli agenti notificatori o dell'ente.
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