Sentenza del 20/11/2020 n. 3644 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Contraddittorio preventivo - Valutazione di merito - Automatismo - Violazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugna una cartella esattoriale derivante da rettifica della dichiarazione IVA effettuata dall'Ufficio sulla base di una valutazione di merito non automatica e non conoscibile dal contribuente: in particolare il diniego della compensazione dei crediti IVA infragruppo e delle compensazioni effettuate tramite modello F24. L'Ufficio non ha instaurato il contraddittorio preventivo né ha invitato il contribuente a fornire chiarimenti o documenti entro un termine non inferiore a 30 giorni, come previsto dalla normativa sul contraddittorio.
La decisione
Il giudice ha ritenuto violato il principio del contraddittorio previsto dall'art. 6, comma 5, della l. 212/2000 e ha annullato la pretesa (accertamento/cartella) o comunque accolto il ricorso del contribuente. È stato affermato che, quando la rettifica si fonda su una valutazione di merito priva di carattere automatistico e incidente su aspetti rilevanti (es. negazione di compensazioni infragruppo o tramite F24), l'Amministrazione deve preliminarmente invitare il contribuente al contraddittorio e richiedere i documenti/chiarimenti necessari, con un termine non inferiore a 30 giorni; in mancanza l'atto è illegittimo. La decisione richiama le Sezioni Unite della Cassazione (n. 19667/2014, 24823/2015, 30351/2019).
Norme richiamate
Impone il contraddittorio preventivo dell'Amministrazione con il contribuente prima dell'adozione di atti che incidono sui suoi diritti; in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione occorre invitare il contribuente a fornire chiarimenti e documenti entro un termine non inferiore a 30 giorni.
Cass. S.U. 19667/2014
Cass. Sez. U., n. 19667/2014
Stabilisce che la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo rende illegittimo l'atto di accertamento quando la rettifica si fonda su valutazioni di merito non automatiche e non conoscibili dal contribuente.
Cass. S.U. 24823/2015
Cass. Sez. U., n. 24823/2015
Conferma il principio secondo cui l'assenza di contraddittorio impedisce la rettifica basata su valutazioni di merito e ribadisce la necessità dell'invito a produrre documenti/chiarimenti.
Cass. S.U. 30351/2019
Cass. Sez. U., n. 30351/2019
Ribadisce l'orientamento secondo cui non sussiste alcun automatismo che consenta all'Ufficio di rettificare senza contraddittorio quando sono in gioco compensazioni di crediti IVA (anche infragruppo) e compensazioni tramite F24.
Massime di principio
- Quando la rettifica IVA si basa su valutazioni di merito non riconducibili a verifiche meramente automatiche, l'Amministrazione deve preventivamente dar corso al contraddittorio con il contribuente.
- In presenza di dubbi su aspetti rilevanti della dichiarazione (es. ammissibilità di compensazioni infragruppo o F24), l'Ufficio è tenuto a invitare il contribuente a fornire chiarimenti e documenti con un termine non inferiore a 30 giorni prima di procedere alla rettifica.
- La mancata instaurazione del contraddittorio rende illegittimo l'atto di rettifica/accertamento e le conseguenti cartelle esattoriali quando la decisione non è il risultato di un controllo automatico conoscibile dal contribuente.
- È necessario distinguere controlli formali/automatizzati (per i quali possono valere procedure semplificate) da verifiche discrezionali/sostanziali: le seconde richiedono sempre il confronto preventivo con il contribuente.
- In casi analoghi il contribuente può agire per ottenere l'annullamento dell'atto se dimostra che non è stato esperito il contraddittorio previsto e che la rettifica si fonda su valutazioni di merito.
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