Sentenza del 20/11/2020 n. 366 - Comm. Trib. Prov. Bologna
Imposta di registro - Imposizione di atto avente contenuto patrimoniale enunciato in un atto costitutivo di pegno. La ricognizione di debito espressa in valuta corrente non può essere tassata ai sensi dell'art. 2, né ai sensi dell'art. 9, della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/86 (TUR), non avendo le caratteristiche previste da tali articoli (non essendo né un atto traslativo a titolo oneroso, art. 2, né una prestazione, art. 9).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia verteva sull'assoggettabilità a imposta di registro della ricognizione di debito espressa in valuta corrente inserita in un atto notarile costitutivo di pegno. Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta sul valore (aliquota 1%) operata dall'Agenzia oltre all'imposta fissa di registro.
La decisione
La ricognizione di debito in valuta corrente non può essere qualificata né come atto traslativo a titolo oneroso (art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n.131/86), né come prestazione (art. 9 della Tariffa). Tuttavia, trattandosi di atto con contenuto patrimoniale, è applicabile l'art. 3 della Tariffa, Parte Prima, con l'aliquota dell'1% sul valore del debito enunciato. Di conseguenza l'operato dell'Agenzia (imposta fissa di registro più imposta dell'1% sul debito) è giustificato.
Norme richiamate
Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/86 (TUR) - art. 2
L'art. 2 non si applica perché la ricognizione di debito contenuta nell'atto non è un atto traslativo a titolo oneroso; manca quindi la caratteristica dell'atto avente natura di trasferimento patrimoniale oneroso prevista dalla norma.
Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/86 (TUR) - art. 9
L'art. 9 non si applica perché la ricognizione di debito non costituisce una prestazione autonoma soggetta a tassazione ai sensi di tale articolo.
Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/86 (TUR) - art. 3
L'art. 3 disciplina gli atti a contenuto patrimoniale e trova applicazione nel caso in cui l'atto non rientri nelle specifiche fattispecie degli artt. 2 o 9. Per tali atti opera l'imposta proporzionale con l'aliquota prevista (nel caso, 1% sul valore dichiarato del debito).
Massime di principio
- Una dichiarazione o ricognizione di debito espressa in valuta contenuta in un atto notarile non è automaticamente tassabile come atto traslativo (art. 2) né come prestazione (art. 9); va valutata la natura giuridica concreta dell'atto.
- Se l'atto ha contenuto patrimoniale ma non rientra nelle fattispecie specifiche degli artt. 2 o 9, si applica l'art. 3 della Tariffa (imposta proporzionale), con l'aliquota prevista per gli atti a contenuto patrimoniale (qui 1%).
- Nel caso di costituzione di garanzie personali o reali a favore di un creditore (es. pegno a garanzia di un debito pregresso), l'importo del debito enunciato può costituire la base imponibile per l'imposta proporzionale ai sensi dell'art. 3.
- L'Agenzia può legittimamente applicare sia l'imposta fissa di registro prevista per l'atto sia, se ricorre l'ipotesi di atto a contenuto patrimoniale, l'imposta proporzionale sull'ammontare dichiarato; il contribuente può contestare solo se dimostra che l'atto rientra in una diversa fattispecie normativa esente o soggetta ad aliquota diversa.
- Per casi concreti con elementi diversi (es. assunzione di un nuovo obbligo, trasferimento di beni, indeterminatezza del valore) è necessario valutare specificamente la qualificazione dell'atto per determinare la corretta applicazione delle singole norme tariffarie.
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