Sentenza del 20/11/2020 n. 3648 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Rinuncia all'eredità - Revocabilità - Prescrizione - Piano gerarchico delle prove - Immediata operatività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF emesso dall'Ufficio sulla base del presupposto che la rinuncia all'eredità potesse essere revocata, rendendola così inefficace ai fini fiscali. Il ricorrente sosteneva che la rinuncia fosse immediatamente operativa e opponibile all'Amministrazione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la rinuncia all'eredità sia immediatamente operativa e che l'Ufficio non possa fondare un avviso di accertamento su una mera ipotesi astratta di futura revoca della rinuncia. Fino al termine di maturazione della prescrizione l'eventuale possibilità di revoca non legittima l'emissione di un accertamento basato su supposizioni; l'Amministrazione deve fornire prove concrete di inefficacia o revoca. Di conseguenza l'avviso di accertamento fondato su tale ipotesi è illegittimo.
Norme richiamate
art. 525 c.c.
La norma è stata interpretata nel senso che la rinuncia all'eredità produce immediatamente effetti opponibili ai terzi e all'Amministrazione, e non può essere presunta inefficace dall'Ufficio sulla base di una generica possibilità di futura revoca.
Massime di principio
- La rinuncia all'eredità, una volta validamente manifestata, è immediatamente efficace e opponibile all'Amministrazione finanziaria.
- L'Ufficio non può emettere un avviso di accertamento basandosi su una mera ipotesi astratta di futura revoca della rinuncia: serve prova concreta dell'inefficacia o della revoca.
- La possibilità che una parte possa tentare di revocare una rinuncia entro termini prescrizionali non autorizza l'Amministrazione a trattare la rinuncia come inesistente prima che tale revoca si sia effettivamente verificata e sia dimostrata.
- In contenziosi simili l'onere probatorio circa la revoca o l'inefficacia della rinuncia grava sull'Amministrazione; il contribuente può opporsi efficacemente dimostrando la regolare rinuncia.
- Prassi consigliata: documentare formalmente la rinuncia (atti pubblici o scritture autenticabili) e conservare la prova della notifica agli enti rilevanti per opporre efficacemente la rinuncia in caso di accertamento.
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