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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49242/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Caravaggi ha impugnato l'ordinanza di convalida del GIP che aveva confermato il provvedimento del Questore (divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 8 anni e obbligo di presentarsi presso il Comando dei Carabinieri di Nuvolento in occasione delle gare interne del Brescia). Il ricorso articolava tre motivi: (i) carenza di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza che giustificavano la misura limitativa della libertà personale; (ii) violazione del diritto di difesa per eccessiva limitazione del tempo utile a esercitarlo, dovuta all'incertezza sull'ora di deposito della convalida (mancata indicazione dell'ora sulla attestazione di deposito), con possibile violazione del termine dilatorio di 48 ore tra notifica e convalida; (iii) violazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/1990 e mancanza di motivazione circa la congruità della misura.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e decisivo il secondo motivo: l'ora di deposito della convalida non era indicata, creando un'incertezza non sanabile sulla tempestività della convalida rispetto al termine dilatorio di 48 ore a favore del sottoposto per esercitare il contraddittorio cartolare. In presenza di misure che incidono sulla libertà personale e di una disciplina formale rigorosa, non è consentito presumere la regolarità formale degli atti; pertanto l'ordinanza di convalida è stata annullata senza rinvio e dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore del 22/7/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione presso l'ufficio di polizia. La restante misura interdittiva (divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive) non è stata dichiarata inefficace con questa decisione, posto che la convalida riguarda propriamente l'obbligo di presentazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 12/12/1989 n. 401.

Norme richiamate

  • Legge 12 dicembre 1989, n. 401

    art. 6, comma 1 e comma 2

    La Corte interpreta il comma 2 come richiedente la convalida giudiziale solo con riferimento all'obbligo di presentazione (misura che incide sulla libertà personale); la convalida deve risultare temporalmente certa (deve essere indicata l'ora di deposito) al fine di rispettare il termine dilatorio di 48 ore a tutela del diritto di difesa.

  • Legge n. 241 del 7 agosto 1990

    Riferite dal ricorrente per sostenere violazioni del principio di imparzialità e motivazione/trasparenza dell'azione amministrativa; la Corte richiama l'esigenza generale di motivazione e rispetto del contraddittorio cartolare, seppure l'annullamento sia stato deciso principalmente per la violazione del termine a difesa.

Massime di principio

  • Per le misure che incidono sulla libertà personale (es. obbligo di presentazione) la convalida giudiziale deve indicare con certezza data e ora del deposito: l'assenza dell'indicazione dell'ora rende incerta la tempestività e può determinare la nullità della convalida.
  • Il termine dilatorio di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore e la convalida è di tutela del diritto di difesa (contraddittorio cartolare) e va rispettato; la sua violazione comporta l'annullamento senza rinvio quando riguarda la libertà personale.
  • La convalida riguarda in modo specifico l'obbligo di presentazione (art. 6, comma 2 L. 401/1989); altre misure interdittive attribuite all'Autorità di Pubblica Sicurezza (comma 1) sono disciplinate diversamente e possono rimanere efficaci se formalmente regolari.
  • In sede di impugnazione è efficace concentrare l'attenzione su vizi formali che incidono sul diritto di difesa (mancata indicazione dell'ora, notifiche incomplete): tali vizi possono portare all'annullamento senza rinvio.
  • La giurisprudenza di legittimità non consente presunzioni sulla regolarità formale degli atti riguardanti la libertà personale; il rimedio per il destinatario è l'annullamento quando manca la documentazione che comprovi il rispetto dei termini procedurali.

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