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Ordinanza

Ordinanza n. 315/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. G11846 del 17/09/2025 (doc. 1), comunicata in data 22/09/2025 (doc. 2), recante l'aggiudicazione "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Call Center ReCUP occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio", CIG B3FCEEA104; - delle determinazioni dirigenziali n. G01380 del 05/02/2025 e n. G01802 del 13/02/2025 (non note), con cui la Direzione ha adottato il provvedimento degli ammessi/esclusi al prosieguo della procedura di gara nonché il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice; - della Determinazione di indizione della gara n. GI4098 del 24/10/2024 (doc. 3); - dei verbali di gara in cui la Commissione, anziché escluderle, ha ammesso e valutato la candidatura e le offerte del CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e delle sue consorziate esecutrici (di seguito per brevità anche solo "CNS") e del RTI Numero Blu Servizi SpA/My World Srl (di seguito per brevità anche solo "RTI Numero Blu"), assegnando i relativi punteggi. In particolare, per quanto di interesse: verbale n. 1 documentazione amministrativa del 3/02/2025 (doc. 4), verbale n. 2 apertura offerta tecnica del 21/02/2025 (doc. 5), verbale n. 3 seduta riservata esame offerte tecniche del 28/02/2025 (doc. 6), verbale n. 4 seduta riservata esame offerte tecniche del 7/03/2025 (doc. 7), verbale n. 5 seduta riservata esame offerte tecniche del 20/03/2025 (doc. 8), verbale n. 6 seduta riservata esame offerte tecniche del 27/03/2025 (doc. 9), verbale n. 7 seduta riservata esame offerte tecniche del 4/04/2025 (doc. 10), verbale n. 8 seduta riservata esame offerte tecniche del 16/04/2025 (doc. 11), verbale n. 9 seduta riservata esame offerte tecniche del 12/05/2025 (doc. 12), verbale n. 10 seduta riservata esame offerte tecniche del 27/05/2025 (doc. 13), verbale n. 11 offerte economiche del 5/06/2025 (doc. 14), verbale di valutazione dell'anomalia del 4/07/2025 (doc. 15), verbale di valutazione segreti tecnici ex art. 36 co. 3 d.lgs. n. 36/2023 del 22/09/2025 (doc. 16), verbale verifica requisiti ordine speciale del 30/06/2025 (doc. 17), verbale verifiche del 5/08/2025 (doc. 18); - della proposta di aggiudicazione e di tutti i verbali e atti inerenti la verifica di anomalia (anche se non conosciuti), in particolare dei giustificativi forniti da CNS - modello giustificativo offerta economica Allegato 11 (doc. 19), dei verbali, delle note della S.A. e delle spiegazioni e dei giustificativi forniti da CNS nella verifica di anomalia dell'offerta, nonché della nota con cui si sono chieste al CNS ulteriori spiegazioni sui costi indicati "ed in particolar modo relativamente al dettaglio dei costi medi orari indicati per ciascun livello in coerenza con le tipologie di CCNL applicate; dei razionali di determinazione delle voci inerenti i costi diretti, indiretti, le spese generali e la contingency, avendo particolare riguardo alla correlazione con le soluzioni previste nell'offerta tecnica"; la nota PI126192-25 del 12/06/2025 con cui è stato chiesto all'operatore di fornire spiegazioni utili ai fini della valutazione dell'anomalia e le ulteriori spiegazioni utili ai fini della valutazione dell'anomalia inviate dal CNS tra cui, quella con PI134419-25 di data 23/06/2025 (non noti); - dei verbali, delle note della S.A. ai fini della comprova e della documentazione fornita da CNS ai fini della comprova, tra cui, la nota PI132009-25 del 19/06/2025 e il riscontro fornito da CNS (non noti); - degli atti dell'eventuale istruttoria condotta in merito all'informativa con allegati del 20/12/2024 - nuovo codice .pdf con cui l'OE dichiara l'irrogazione di una sanzione ai sensi dell'art. 98 comma 3 lett. a) risalente al 2015 per la quale ha tra l'altro adottato misure di self-cleaning, ritenuta non rilevante ai fini della partecipazione nonché di alcune fattispecie annoverabili tra le cause di cui all'art. 95 comma 1 lett. e) per le quali ha proposto ricorso e comunque ha adottato misure di self-cleaning, ritenute non rilevanti ai fini della partecipazione, nonché della nota PI136576-25 del 24/06/2025; - di tutti gli atti e verbali richiamati e di quelli non conosciuti, ivi compresa la graduatoria nella parte in cui ammettono, esaminano e valutano la candidatura e l'offerta del RTI Numero Blu collocandolo al secondo posto della graduatoria, tra cui i giustificativi del costo della manodopera (non noti); - di ogni altro atto o provvedimento ai predetti antecedente, connesso, conseguente o successivo, anche se allo stato non conosciuto; nonchè per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contrato di appalto, ove stipulato, con subentro nel medesimo; ovvero, in via subordinata, per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per equivalente monetario, nell'ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione in corso di causa; e per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati; in via subordinata per l'annullamento della lex specialis nella parte in cui consente ai concorrenti di effettuare ribassi anche sul costo della manodopera e permette l'attribuzione di punteggio premiale anche in relazione ai ribassi sul costo del lavoro, violando così la disposizione di cui all'art. 1 co. 243 della l. n. 232/2016 nonché dell'art. 1, co. 10 l. n. 11/2016 in tema di non ribassabilità dei costi della manodopera negli appalti aventi ad oggetto servizi di call center, ed ancora per l'annullamento della lex specialis medesima laddove consente l'ammissione in gara di operatori carenti del requisito di idoneità professionale relativo alla iscrizione al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione); ed ancora delle clausole del Disciplinare di gara, tra cui glia artt. 5, 6, 7, 7.1, 7.4 e 14 ove interpretate in senso difforme rispetto ai vizi che si vanno ad enucleare; con richiesta istruttoria ex art. 65, 66 e 67 c.p.a. relativa in particolare all'ostensione di tutta la documentazione di gara già oggetto di richiesta di accesso con ricorso proposto ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs n. 36/2023 e art. 116 CPA, al fine di ottenere l'esibizione dei documenti di gara illegittimamente oscurati e/o non trasmessi dalla S.A. (ricorso iscritto al TAR Lazio, Roma sez. III quater, r.g.n. 11348/25), in quanto necessaria per consentire alla ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della l. n. 241/1990 e s.m.i.. Inoltre, data la natura tecnico-economica di talune censure oggetto di ricorso, si richiede, sin d'ora, ove necessario, la disposizione di CTU. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da NUMERO BLU SERVIZI SPA il 27\10\2025 : annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Determinazione n. G11846 del 17/09/2025, comunicata in data 22/09/2025, recante l’aggiudicazione “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Call Center ReCUP occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio”, CIG B3FCEEA104 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONTACT CARE SOLUTIONS S.R.L. il 27\11\2025 : nonché, con i presenti motivi aggiunti, per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo indicati in epigrafe (qui da intendersi richiamati e trascritti), inclusa l’aggiudicazione definitiva e il provvedimento con cui l’offerta del CNS è stata giudicata congrua, di cui al verbale di valutazione dell’anomalia del 4/07/2025 (doc. 15) compresi quelli il cui contenuto è stato conosciuto da Contact Care Solutions solo in data 07/11/2025 e in data 14/11/2025, ovvero: - della nota PI126192-25 del 12/06/2025 con cui la S.A. ha richiesto al CNS ulteriori giustificativi dell’offerta (doc. 43); - dei giustificativi presentati dal CNS in data 23/06/2025 (doc. 44); - della nota PI34419-25 del 23/06/2025 con cui la S.A. ha accolto i giustificativi presentati dal CNS (doc. 45). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONTACT CARE SOLUTIONS S.R.L. il 17\12\2025 : con i presenti II° motivi aggiunti, per l’annullamento - di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, indicati in epigrafe (qui da intendersi interamente richiamati e trascritti), inclusi il Verbale n. 1, Busta amministrativa del 3/2/2025 e, in particolare, la parte in cui il RUP, visionata la documentazione presentata da CNS in fase di partecipazione e «ritenutala valida e conforme alle previsioni di gara», ha dichiarato «l’operatore ammesso alla fase successiva» (doc. 4, in atti), il provvedimento di ammissione dei concorrenti in esito alla valutazione amministrativa n. G01380 del 5/2/2025, il provvedimento del 5/8/2025 con cui la S.A. ha dato atto della verifica circa il possesso dei requisiti generali dichiarati in fase di partecipazione da CNS e, in particolare, la parte in cui si è specificato che: «Per quanto sopra si verifica l’insussistenza delle cause di esclusione in capo all’operatore economico Consorzio Nazionale Servizi» (doc. 18, in atti), la Determinazione n. G11846 del 17/09/2025 di aggiudicazione definitiva e di tutti gli altri atti in cui la S. A. ha ritenuto di ammettere in gara CNS e il RTI Numero Blu (doc. 1, in atti); - di quelli il cui contenuto è stato conosciuto da Contact Care Solutions solo in data 14/11/2025, in seguito al provvedimento, avente pari data, di integrazione della documentazione esibita a seguito dell’aggiudicazione (doc. 50, in atti), ovvero della “informativa con allegati 20.12.2024 - nuovo codice _OS” (doc. 54 bis), degli “allegati CNS informativa 27.11.2024” (doc. 55), delle “dichiarazioni art. 94 d.lgs. 36-2023 al 08.01.2025_cns_OS” (doc. 56), della nota “PI134419-25 del 23/06/2025” con cui la S.A. ha accolto l’informativa CNS aggiornata (doc. 45, in atti); - di quelli il cui contenuto è stato conosciuto da Contact Care Solutions solo in data 03/13/2025, a seguito del provvedimento di ostensione, aventi pari data, (doc. 57) di integrazione della documentazione trasmessa in data 14/11/2025, in riscontro all’istanza di accesso del 25/11/2025 (doc. 58), ovvero, dell’ “informativa SENZA allegati 11.06.2025 - NUOVO CODICE” (doc. 59); - dell’art. 6 del Disciplinare di gara qualora interpretato nel senso contrario a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e cioè nel senso di limitare le verifiche solo mediante il FVOE; - di ogni altro atto o provvedimento ai predetti antecedente, connesso, conseguente o successivo, anche se allo stato non conosciuto; nonché per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, con subentro nel medesimo; ovvero, in via subordinata, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per equivalente monetario, nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione in corso di causa; e per le altre domande, anche risarcitorie e istruttorie, già proposte con il ricorso e con i motivi aggiunti di ricorso.

Giustizia amministrativa202512758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva della gara centralizzata per l'affidamento del servizio di Call Center ReCUP, unitamente agli atti di ammissione, valutazione, verifica dell'anomalia e comprova dei requisiti degli operatori concorrenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara, gli atti di ammissione e valutazione delle offerte, la verifica dell'anomalia e la comprova dei requisiti del concorrente aggiudicatario e del raggruppamento collocato al secondo posto, proponendo anche motivi aggiunti dopo l'accesso alla documentazione. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittima ammissione e valutazione delle offerte, l'erroneità della verifica di anomalia, con particolare riferimento ai costi della manodopera, ai costi diretti e indiretti e alla coerenza dell'offerta economica con quella tecnica, l'omessa o insufficiente considerazione di precedenti e di possibili cause di esclusione dichiarate dall'aggiudicatario, l'insufficiente verifica dei requisiti e la violazione delle disposizioni della lex specialis e del d.lgs. n. 36/2023. In via subordinata ha contestato la lex specialis nella parte in cui avrebbe consentito ribassi sul costo della manodopera e l'attribuzione di punteggi premiali correlati a tali ribassi, nonché l'ammissione di operatori privi dell'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto con subentro oppure il risarcimento per equivalente. Il giudizio comprende anche un ricorso incidentale del raggruppamento collocato al secondo posto, diretto all'annullamento dell'aggiudicazione, e ulteriori motivi aggiunti della ricorrente principale relativi alla documentazione acquisita mediante accesso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza esaminare nel merito le censure relative alla gara, all'ammissione dei concorrenti, alla verifica dell'anomalia, ai requisiti e alla lex specialis. Ha ritenuto non ravvisabile il caso di estrema gravità e urgenza richiesto dall'art. 119, comma 4, c.p.a. per la concessione della misura cautelare nel rito applicabile. Il rigetto è stato motivato anche dalla circostanza che era già fissata al 14 aprile 2026 l'udienza per la decisione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 4, c.p.a.

    caso di estrema gravità e urgenza

    La concessione della misura cautelare nel rito applicabile alla controversia richiede la ravvisabilità di una situazione di estrema gravità e urgenza; tale presupposto non è stato ritenuto sussistente, anche perché il merito era già fissato a breve.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione generale in materia di tutela cautelare; l'ordinanza ha comunque applicato il requisito specifico previsto dall'art. 119, comma 4, c.p.a.

Massime di principio

  • Nel rito speciale applicabile alle controversie in materia di contratti pubblici, la sospensione cautelare richiede la dimostrazione di un caso di estrema gravità e urgenza, non essendo sufficiente la mera deduzione di vizi dell'aggiudicazione.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'urgenza cautelare e può giustificare il rigetto della domanda quando non emerga un pregiudizio di estrema gravità e urgenza.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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