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Sentenza

Sentenza n. 2532/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sez. VII, n. 7332 del 23 dicembre 2024, resa inter partes, concernente l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con inserimento nella relativa base di calcolo del beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387.

Giustizia amministrativa202501848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VII, che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'inserimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli ex dipendenti dell'Aeronautica Militare avevano chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante applicazione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L'INPS aveva negato il beneficio ritenendo che esso non spettasse ai collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 232/1990, equiparati ai collocati a riposo a domanda. Il TAR aveva accolto il ricorso, richiamando l'orientamento favorevole al riconoscimento del beneficio al personale cessato con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile e ritenendo non decadenziale il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2. L'INPS ha appellato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, nonché contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. Secondo l'appellante, il beneficio riguarda esclusivamente il personale delle forze di polizia e non può essere esteso agli appartenenti alle Forze Armate, tra cui rientra l'Aeronautica Militare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, ma non agli appartenenti alle Forze Armate. L'art. 16 della legge n. 121/1981, cui rinvia la disciplina, delimita infatti la nozione di forze di polizia escludendo le Forze Armate. L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 ha mantenuto il beneficio per le forze di polizia a ordinamento militare, senza estenderlo a tutte le Forze Armate. Poiché i ricorrenti di primo grado erano ex dipendenti dell'Aeronautica Militare, la previsione dell'art. 6-bis non era applicabile, indipendentemente dalla questione del termine del 30 giugno e dai requisiti di età e servizio. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione della particolarità della controversia e del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale solo successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387

    Al personale della Polizia di Stato [...] ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...]. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.

    La disposizione delimita il beneficio al personale delle forze di polizia e non comprende gli appartenenti alle Forze Armate; il riferimento al termine del 30 giugno è quindi irrilevante quando il soggetto non rientra nell'ambito soggettivo della norma.

  • art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121

    La nozione di forze di polizia cui rinvia l'art. 6-bis comprende le forze di polizia a ordinamento civile e militare, ma esclude le Forze Armate.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto

    La disposizione conserva il beneficio dell'art. 6-bis per le forze di polizia a ordinamento militare, senza estenderlo a tutte le Forze Armate.

  • art. 1 d.l. 21 settembre 1987, n. 387

    È richiamato nel motivo d'appello e nel quadro normativo della disciplina dei benefici stipendiali, senza autonoma ulteriore interpretazione nella decisione.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    È richiamato quale parametro normativo del motivo d'appello, senza autonoma ulteriore interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine servizio spetta al personale delle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, ma non agli appartenenti alle Forze Armate.
  • Il rinvio dell'art. 6 del d.l. n. 387/1987 all'art. 16 della legge n. 121/1981 comporta che la nozione di forze di polizia rilevante per l'art. 6-bis non comprende le Forze Armate, anche quando il personale sia disciplinato dal Codice dell'ordinamento militare.
  • L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 mantiene l'applicazione dell'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare, ma non estende il beneficio agli appartenenti alle Forze Armate in quanto tali.
  • Quando il soggetto non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, non assumono rilievo i requisiti di età e servizio né la questione degli effetti del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento in quiescenza.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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