Cassazione Civile, Ordinanza n. 10724/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 50% delle somme trattenute dal sostituto d'imposta a titolo di IRPEF, addizionale regionale e comunale per gli anni 2002-2005, istanza proposta da una contribuente residente in un comune della provincia di Catania colpito dagli eventi sismici dell'ottobre 2002 e fondata sulla disciplina agevolativa prevista per tali soggetti. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione finanziaria, confermando l'accoglimento del ricorso della contribuente. In cassazione, l'Agenzia delle entrate ha proposto due motivi di ricorso, ma dal testo emerge che la Corte ha esaminato preliminarmente un profilo di ammissibilità: la notifica del ricorso per cassazione alla contribuente non si era perfezionata perché l'atto non era stato consegnato e non era stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata prova della rituale notificazione del ricorso per cassazione alla parte intimata. Ha richiamato il principio secondo cui, quando la notifica a mezzo posta non si perfeziona per mancata consegna al destinatario, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della C.A.D., non essendo sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa. Ha inoltre rilevato che tale prova doveva essere fornita entro l'udienza o l'adunanza camerale, non essendo possibile concedere un termine ulteriore, salvo rimessione in termini non richiesta né dimostrata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l'intimata non ha svolto attività difensiva. È stato anche escluso l'obbligo del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
In caso di notifica postale non perfezionatasi per rifiuto, temporanea assenza o assenza/inidoneità di persone abilitate a ricevere l'atto, la prova del perfezionamento può essere data solo mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
L'interpretazione dell'art. 8 della L. n. 890/1982 è stata letta in senso costituzionalmente orientato per garantire il diritto di difesa e il giusto processo.
La prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione deve essere depositata entro l'udienza di discussione.
Nell'adunanza camerale la Corte non può rinviare il giudizio per consentire il deposito tardivo della prova della notifica, salvo rimessione in termini.
Non ricorrevano i presupposti per la rinnovazione della notificazione del ricorso.
art. 6, comma 1, L. 20 novembre 1982, n. 890
La rimessione in termini è possibile solo se l'impugnante prova di essersi tempestivamente attivato per ottenere un duplicato dall'amministrazione postale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombe un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Quando una notificazione a mezzo posta non si perfeziona per mancata consegna al destinatario, il notificante deve provare l'esito del procedimento notificatorio depositando l'avviso di ricevimento della C.A.D.; la sola prova della spedizione dell'informativa non basta.
- Nel giudizio di cassazione, la prova del perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo deve risultare tempestivamente agli atti entro l'udienza di discussione o l'adunanza camerale; in difetto, il ricorso è inammissibile, salvo rimessione in termini supportata da prova del tempestivo attivarsi per ottenere il duplicato.
- Se manca la prova della rituale notifica del ricorso per cassazione e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a concedere un termine per il deposito né a disporre la rinnovazione della notificazione fuori dei presupposti di legge.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, la soccombenza non comporta l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
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