Cassazione Civile, Ordinanza n. 18319/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore tributi)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo alla TIA per gli anni 2010/2011 emesso nei confronti di un imprenditore agricolo proprietario/occupante di immobili catastalmente classificati A/2, C/2 e C/3, con annotazione di ruralità. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che tali immobili, in quanto rurali e strumentali all'attività agricola, fossero esclusi dalla tassazione sui rifiuti. La società che gestiva il tributo ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 10 del regolamento TIA del Comune di Tivoli e dell'art. 1, comma 641, L. 147/2013, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso del tutto la TIA per effetto della sola ruralità degli immobili. La ricorrente ha richiamato la disciplina della TIA come tributo applicabile a chiunque occupi o conduca locali idonei alla produzione di rifiuti, e la distinzione tra quota fissa e quota variabile: la prima copre costi generali del servizio ed è dovuta per le superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti, mentre la seconda può essere esclusa solo se il contribuente dimostra la mancata produzione di rifiuti urbani o assimilati, ovvero la produzione esclusiva di rifiuti speciali smaltiti autonomamente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti relativi alla quota fissa della TIA. Ha ritenuto corretto l'operato della CTR quanto all'esclusione della quota variabile per gli immobili strumentali all'attività agricola, in presenza della prova della loro idoneità/strumentalità e della ruralità. Tuttavia ha cassato la decisione nella parte in cui aveva escluso integralmente la tassazione, affermando che non è consentita l'esenzione totale degli immobili strumentali all'attività agricola dalla quota fissa, poiché questa è dovuta per legge da tutti i possessori di locali astrattamente idonei alla produzione di rifiuti urbani, indipendentemente dalla concreta produzione e dall'effettiva fruizione del servizio. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 3
"deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale"
La TIA si applica in via generale a chi occupa o conduce superfici potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 4
La quota fissa della TIA è destinata alla copertura dei costi di investimento e dei costi generali del servizio, non è parametrata alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti.
art. 10 Regolamento TIA del Comune di Tivoli
"si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici"
Il regolamento comunale esclude dalla tassazione alcuni fabbricati di servizio e le aree accessorie dei fondi rustici, rilevanti almeno ai fini della quota variabile.
art. 1, comma 641, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Norma evocata dalla ricorrente a sostegno della disciplina della tassa sui rifiuti e del relativo presupposto impositivo.
art. 1 del d.m. 26 luglio 2012
Richiamato per l'annotazione catastale di ruralità degli immobili oggetto di accertamento.
Massime di principio
- La TIA ha natura di prelievo generale riferito a tutte le superfici potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti urbani; la sola ruralità dell'immobile non comporta automaticamente l'esenzione totale dal tributo.
- Ai fini della quota fissa della TIA, rileva la mera potenzialità di produzione di rifiuti e la partecipazione ai costi generali del servizio: non è necessaria la prova della concreta produzione di rifiuti né dell'effettiva fruizione del servizio.
- La quota variabile della TIA può essere esclusa o ridotta se il contribuente dimostra che la specifica superficie non produce rifiuti urbani o produce esclusivamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente.
- I regolamenti comunali che escludono dalla tassazione taluni fabbricati rurali vanno interpretati in coerenza con la struttura della tariffa, distinguendo tra quota fissa e quota variabile, senza estendere l'esenzione oltre i limiti consentiti dalla legge.
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