Cassazione Penale, Sentenza n. 39808/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale sostenendo, in primo luogo, che l'irregolare tenuta della contabilità negli ultimi quattro mesi fosse derivata da sopravvenute difficoltà finanziarie e che la documentazione fosse stata consegnata al curatore il quale non l'avrebbe adeguatamente valorizzata (contestazione dell'elemento soggettivo e della valutazione probatoria, con richiesta di ricondurre il fatto a bancarotta semplice). In secondo luogo contestava la qualificazione della sottrazione di cassa di Euro 25.000,00 come distrazione: affermava che la somma era stata temporaneamente accantonata per evitare il pignoramento e poi consegnata, con conseguente assenza dell'elemento materiale e del dolo della bancarotta patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'omessa tenuta delle scritture contabili negli ultimi mesi, giustificata dall'imputato con difficoltà finanziarie, confermi invece l'inidoneità complessiva della contabilità a ricostruire il patrimonio e non possa essere surrogata dall'operato del curatore. Ha precisato che la scelta consapevole di non annotare o di interrompere la contabilità integra il dolo generico richiesto per la bancarotta documentale (consapevolezza che l'omissione renda difficoltosa la ricostruzione patrimoniale). Quanto alla somma di Euro 25.000,00, la Corte ha ritenuto che il suo accantonamento "in nero" costituisca occultamento sottratto alla destinazione sociale e non abbia efficacia riparatoria anche se successivamente consegnata. Ha quindi confermato la qualificazione di reato come bancarotta fraudolenta e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020; menzione art. 16, d.l. 30/12/2021, n. 228
Disciplina procedurale sulla richiesta di discussione orale in Cassazione; qui le parti non hanno chiesto la discussione orale e la requisitoria è stata scritta.
Disposizioni di attuazione codice di procedura penale, art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di deduzione dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti ammessi.
Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Individua la bancarotta fraudolenta documentale: l'elemento psicologico è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture con consapevolezza della difficoltà di ricostruzione patrimoniale.
Legge fallimentare, art. 217, comma 2
art. 217, comma secondo, legge fallimentare
In tema di bancarotta semplice l'elemento soggettivo può essere costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa; diversa la fattispecie della bancarotta fraudolenta.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018 (Pisano); Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (Manfredini); Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017 (Liparoti); Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 (Sgaramella); Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020 (Capasso)
La giurisprudenza afferma che l'omessa tenuta delle scritture, anche se limitata alla fase finale dell'impresa, ostacola la ricostruzione patrimoniale; il dolo generico può essere desunto dalla scelta consapevole di omettere le scritture; l'accantonamento "in nero" di disponibilità in periodo di crisi integra occultamento e non ripara il reato.
Massime di principio
- La responsabilità dell'amministratore per bancarotta documentale può essere configurata anche se l'irregolarità riguarda solo gli ultimi mesi di attività, quando la mancata tenuta delle scritture ostacoli concretamente la ricostruzione del patrimonio.
- Non può trasferirsi sull'organo della procedura (curatore) l'onere di rimediare alla carenza delle scritture: l'obbligo di tenuta è dell'amministratore.
- La scelta consapevole di non annotare o di interrompere la contabilità è elemento indiziario del dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale; non è necessaria la specifica volontà di impedire definitivamente la ricostruzione patrimoniale.
- L'accantonamento di disponibilità di cassa "in nero" per evitare pignoramenti costituisce occultamento/distrazione: il recupero successivo del bene non elimina la realizzazione del reato, che si perfeziona al momento del distacco dal patrimonio sociale.
- Per la bancarotta patrimoniale (distrazione) occorre valutare indici di fraudolenza alla luce della situazione patrimoniale e finanziaria, della gratuità dei prelevamenti, del timing delle operazioni e di eventuali cointeressenze dell'amministratore.
- La finalità soggettiva dichiarata ex post (es. evitare pignoramenti, recuperare il bene) non esclude il dolo se la condotta di distacco è stata posta in essere in una situazione di crisi e senza giustificazione contabile.
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