Cassazione Penale, Ordinanza n. 06442/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la responsabilità per furto pluriaggravato già affermata nei precedenti gradi di giudizio; non è stata riconosciuta né la particolare tenuità del fatto né la prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. I motivi erano tre: il primo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, sostenendo una diversa lettura dei fatti e delle prove; il secondo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il terzo invocava l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché chiedeva una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, il secondo manifestamente infondato perché il furto pluriaggravato è punito con pena ostativa all'art. 131-bis c.p., e il terzo infondato perché il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data del fatto (1 ottobre 2015).
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile ai reati puniti con una pena superiore nel minimo a due anni; il furto pluriaggravato è ostativo alla sua applicazione.
La presenza di due o più circostanze aggravanti del furto determina un trattamento sanzionatorio tale da elevare il massimo edittale a non oltre dieci anni.
Il termine di prescrizione va determinato in base al massimo edittale del reato contestato, e nel caso concreto non era ancora decorso.
Con gli effetti interruttivi, il tempo necessario a prescrivere è stato quantificato in anni dodici e mesi sei.
Riferimento normativo alla causa di esclusione della punibilità invocata dalla ricorrente e ritenuta non applicabile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto e delle prove mediante una diversa ricostruzione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione логicamente e giuridicamente esente da vizi.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il reato contestato è punito con una pena minima superiore a due anni, secondo il limite legale richiamato dalla Corte.
- Ai fini della prescrizione, per stabilire il termine applicabile occorre fare riferimento al massimo edittale del reato contestato e tenere conto delle eventuali aggravanti che incidono sulla cornice sanzionatoria; se il termine non è decorso, l'eccezione è infondata.
- Il furto pluriaggravato, quando ricorrano due o più circostanze aggravanti previste dall'art. 625 c.p., comporta un trattamento sanzionatorio incompatibile con la particolare tenuità del fatto e con il termine prescrizionale dedotto nel caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06297/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06326/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06327/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06330/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06332/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06333/2026 del 17/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →