Sentenza del 09/06/2016 n. 11832 - Corte di Cassazione
Accertamento - Dichiarazione dei redditi - Trasmissione in via telematica - Omessa presentazione della dichiarazione da parte del delegato - Dovere del contribuente di verificare l'operato del professionista - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR dell'Umbria che aveva escluso le sanzioni per la tardiva o omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, ritenendo che l'inadempimento fosse imputabile esclusivamente al commercialista incaricato della trasmissione telematica. Il ricorso censurava l'erronea esclusione di ogni negligenza del contribuente: l'affidamento dell'incarico a un professionista non esonera il contribuente dall'obbligo di vigilare sull'effettiva e tempestiva esecuzione dell'adempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a un'altra sezione della CTR dell'Umbria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che il contribuente resta responsabile, almeno a titolo di negligenza, per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, salvo che dimostri un comportamento fraudolento del professionista diretto a occultare il proprio inadempimento. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la questione applicando tali principi.
Norme richiamate
Art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La norma richiede la coscienza e volontà della condotta sanzionata, anche quando si tratti di mera negligenza e non di dolo.
Il contribuente può essere sanzionato quando l'omessa o tardiva dichiarazione dipende da negligenza, anche se l'adempimento era stato affidato a un commercialista. Il semplice conferimento dell'incarico non elimina la responsabilità del contribuente.
Sono richiamati come disposizioni processuali in base alle quali la Corte ha deciso sul ricorso.
Massime di principio
- Il contribuente rimane il soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione anche quando incarica un commercialista o altro intermediario abilitato.
- Il mero affidamento dell'incarico non è sufficiente a escludere le sanzioni: il contribuente deve conservare prova dell'incarico e svolgere controlli ragionevoli sull'effettiva trasmissione della dichiarazione.
- È opportuno verificare la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e non limitarsi alla conferma informale del professionista.
- La responsabilità può essere esclusa solo in presenza di circostanze idonee a dimostrare l'assenza di colpa, in particolare un comportamento fraudolento del professionista che abbia occultato l'inadempimento.
- L'eventuale responsabilità del commercialista può comportare conseguenze nei rapporti tra professionista e cliente, ma non esclude automaticamente la responsabilità tributaria del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
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