Sentenza del 09/06/2016 n. 223 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Irpef - Avviso di accertamento - Cartella di pagamento - Giudizio in Cassazione - Mancata riassunzione entro il termine di sei mesi - Art. 63 D. Lgs n. 54671992 - Definitività dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata riassunzione tempestiva ha comportato l’estinzione del giudizio di rinvio e la definitività dell’avviso di accertamento. Di conseguenza, la pretesa tributaria è divenuta definitiva, con conseguente efficacia della cartella di pagamento fondata sull’accertamento. Il principio è richiamato da Cass. n. 21143/2015.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un accertamento IRPEF e la relativa cartella di pagamento, dopo un giudizio definito dalla Corte di Cassazione con rinvio. Il contribuente non ha riassunto il giudizio nei confronti di tutte le parti entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione, previsto dall’art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992, indicato nel testo anche come D.Lgs. n. 546/1996.
Norme richiamate
Art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992
La riassunzione deve essere effettuata entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione.
A seguito di una cassazione con rinvio, la parte interessata deve riassumere il giudizio nei confronti di tutte le parti entro sei mesi. Il mancato rispetto del termine determina l’estinzione del giudizio e la definitività dell’atto impositivo.
Massime di principio
- Quando la Cassazione dispone il rinvio, il giudizio non prosegue automaticamente: deve essere riassunto dalla parte interessata entro il termine perentorio previsto dalla legge.
- La riassunzione deve coinvolgere tutte le parti del giudizio; una riassunzione incompleta può non essere sufficiente.
- Il termine di sei mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione e il suo mancato rispetto può rendere definitivo l’avviso di accertamento.
- Prima di contestare una cartella fondata su un accertamento oggetto di rinvio, occorre verificare se il giudizio sia stato tempestivamente riassunto e correttamente instaurato nei confronti di tutte le parti.
- La definitività dell’accertamento può precludere ulteriori contestazioni sul merito della pretesa tributaria, salvo specifici motivi autonomi di impugnazione.
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