Sentenza del 09/06/2016 n. 273 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002, ai fini IVA, IRPEF e IRAP, contestando la correttezza dell’accertamento, la carenza di motivazione dell’atto, il richiamo acritico al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, la rilevanza del condono tombale presentato ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289/2002 e la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente. In appello ha inoltre denunciato la nullità del giudizio di primo grado perché non vi aveva partecipato, in proprio, il socio accomandatario S. F., pur essendo stato presente quale rappresentante della società.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello senza esaminare il merito delle contestazioni fiscali. Ha dichiarato nullo il giudizio e la sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone. Il socio accomandatario S. F. aveva partecipato soltanto quale rappresentante legale della società e non anche in proprio. La controversia è stata quindi rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Imputazione dei redditi delle società di persone ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.
L’accertamento del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci costituiscono una fattispecie unitaria, tale da rendere normalmente inscindibile la controversia tra società e soci.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 14
Quando la controversia riguarda inscindibilmente più soggetti, tutti devono partecipare allo stesso processo; il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, salvo che sia possibile la riunione dei giudizi.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 29
Consente la riunione di procedimenti connessi, ma la riunione non elimina la necessità che tutti i litisconsorti necessari siano effettivamente parti del giudizio.
Codice di procedura civile, art. 101
Tutela il principio del contraddittorio; la decisione resa senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari è affetta da nullità.
Costituzione, art. 111, comma 2
Riconosce il principio del giusto processo e del contraddittorio tra le parti, che deve essere rispettato anche nei giudizi tributari.
Legge n. 289/2002, art. 9
La società aveva invocato il condono tombale quale causa di nullità o inefficacia dell’accertamento, ma la questione non è stata esaminata per la definizione del giudizio in rito.
Legge n. 212/2000, art. 7
La società aveva denunciato la violazione degli obblighi di motivazione degli atti tributari, ma anche tale censura è rimasta assorbita dalla nullità processuale.
Cass., Sezioni Unite, n. 14815/2008
La controversia relativa all’accertamento dei redditi di una società di persone e dei suoi soci richiede la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo questioni personali.
Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo e la nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti società di persone, l’accertamento societario e quello imputato ai soci sono normalmente inscindibili: devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci interessati.
- La presenza del socio come rappresentante legale della società non equivale alla sua partecipazione personale al processo; se è anche destinatario dell’imputazione reddituale, deve essere convenuto o ricorrente in proprio.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità del giudizio e della sentenza, rilevabile anche d’ufficio in appello o in cassazione.
- La riunione di procedimenti separati non sana automaticamente il difetto di contraddittorio se uno dei soggetti necessari non è stato formalmente coinvolto nel processo.
- Quando il giudice rileva un vizio processuale di questo tipo, normalmente non decide le questioni sostanziali, come la fondatezza dell’accertamento, il condono o la motivazione dell’avviso, ma rimette la causa al primo giudice per una nuova decisione.
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