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Sentenza

Sentenza del 09/06/2016 n. 351 - Comm. Trib. Prov. Savona

IVA/IRAP - Associazione Sportiva - mancanza del vincolo associativo - gestione di palestra per conto di Snc - accertamento a carico della società per esercizio di attività commerciali - legittimità - omesso contraddittorio nei confronti dell'associazione - irrilevanza - mancata allegazione all'avviso di accertamento del processo verbale nei confronti della associazione - consegna del processo verbale già effettuato a socio sia della società che associato - difetto di motivazione - non sussiste - attribuzione alla società di ulteriori ricavi per versamenti, in assegni ed in contanti, sul conto della società medesima - mancata prova della provenienza dalla associazione dei versamenti - esclusione dai maggiori ricavi - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha ritenuto che la società esercitasse un'attività commerciale attraverso lo schermo di un'associazione sportiva costituita e gestita dalle medesime persone. L'associazione è stata considerata priva dei requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato, in particolare per la mancanza di un effettivo vincolo associativo e di autonomia funzionale e organizzativa. La società ha contestato anche l'omesso contraddittorio con i componenti del consiglio direttivo dell'associazione, il difetto di motivazione per mancata allegazione del processo verbale relativo all'associazione e l'attribuzione di ulteriori ricavi derivanti da versamenti in contanti e assegni sul conto societario.

La decisione

L'accertamento è stato ritenuto legittimo quanto alla riconduzione alla società dell'attività commerciale svolta tramite l'associazione. L'omesso contraddittorio con gli altri componenti del consiglio direttivo non è stato considerato rilevante, poiché il contraddittorio era stato svolto con il legale rappresentante della società, che era anche membro dell'associazione. Non è stato ravvisato un difetto di motivazione, poiché il processo verbale richiamato era già stato consegnato a un socio comune alla società e all'associazione, sicché il suo contenuto era conosciuto. Sono stati invece esclusi dai maggiori ricavi gli importi dei versamenti in contanti e assegni, non essendo stata provata con certezza la loro provenienza dall'associazione. Il ricorso è quindi risultato parzialmente fondato.

Norme richiamate

  • Normativa fiscale sulle associazioni sportive dilettantistiche e sui relativi regimi agevolati

    Le agevolazioni fiscali spettano solo quando l'associazione è effettivamente caratterizzata da un vincolo associativo reale e da autonomia funzionale e organizzativa. Se l'associazione costituisce uno schermo per un'attività commerciale gestita dalla società, i relativi ricavi possono essere imputati alla società.

  • Norme sul contraddittorio endoprocedimentale

    Nella fattispecie esaminata non era necessario instaurare un contraddittorio separato con tutti i componenti del consiglio direttivo dell'associazione, essendo stato sentito il legale rappresentante della società, anch'egli membro dell'associazione.

  • Norme sull'obbligo di motivazione e sull'allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento

    Il mancato allegamento del processo verbale non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento quando il contribuente ne abbia già avuto piena conoscenza, anche tramite un socio comune alla società e all'associazione.

  • Presunzioni relative ai versamenti bancari e imputazione dei ricavi

    I versamenti sul conto della società possono concorrere alla ricostruzione dei ricavi solo se il loro collegamento con l'attività accertata è sufficientemente dimostrato. In assenza di prova certa della provenienza dall'associazione, gli importi non possono essere imputati automaticamente alla società come maggiori ricavi.

Massime di principio

  • La qualificazione formale come associazione sportiva non è sufficiente per ottenere agevolazioni fiscali: occorre dimostrare l'effettività del vincolo associativo, la partecipazione reale degli associati e l'autonomia gestionale dell'ente.
  • Quando associazione e società condividono soci, amministratori, locali, attrezzature e gestione economica, l'Amministrazione può contestare l'uso dell'associazione come schermo per un'attività commerciale.
  • Il contraddittorio può ritenersi adeguato quando la persona sentita dall'Ufficio rappresenta la società ed è anche coinvolta nell'associazione, purché abbia avuto concreta possibilità di conoscere e contestare gli elementi dell'accertamento.
  • Un atto richiamato nell'accertamento non deve necessariamente essere nuovamente allegato se il contribuente dimostra di averlo già ricevuto o di conoscerne effettivamente il contenuto.
  • La mera presenza di versamenti sul conto della società non prova da sola che essi derivino dall'attività dell'associazione: l'imputazione dei ricavi richiede un collegamento concreto e adeguatamente dimostrato.
  • Un accertamento può essere confermato solo in parte: la riconduzione dell'attività alla società può essere legittima, mentre singole poste di ricavo devono essere eliminate se manca una prova specifica della loro provenienza.

Testo integrale

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