Sentenza del 09/06/2016 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
BAM ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Matera che aveva respinto il ricorso contro una cartella di pagamento di 683.228,02 euro relativa a IRPEF, addizionale regionale, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2006. La contribuente sosteneva, tra l'altro, che l'avviso di accertamento prodromico e l'avviso bonario non fossero stati validamente notificati e contestava nel merito la pretesa fiscale. Contestava inoltre vizi propri della cartella, quali carenza di motivazione ed errori nella relata di notifica.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato integralmente l'appello. Ha ritenuto validamente notificato l'avviso di accertamento mediante il servizio postale: dopo il deposito del plico per temporanea assenza della destinataria e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) il 27 novembre 2009, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 7 dicembre 2009, decorso il termine di dieci giorni. Poiché l'avviso di accertamento non era stato impugnato, la pretesa fiscale era divenuta definitiva e poteva essere iscritta a ruolo. Le contestazioni di merito relative all'accertamento sono state dichiarate inammissibili perché avrebbero dovuto essere proposte contro l'avviso di accertamento e non contro la successiva cartella. È stata inoltre esclusa la necessità di un avviso bonario, trattandosi di procedimento accertativo e non di liquidazione automatizzata ex articolo 36-bis del DPR 600/1973. Anche le censure relative ai vizi propri della cartella sono state ritenute infondate. BAM è stata condannata al pagamento di 900 euro di spese del grado.
Norme richiamate
Articolo 8, commi 2 e 4, legge 20 novembre 1982, n. 890
La notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito
In caso di assenza del destinatario, il plico viene depositato presso l'ufficio postale e al destinatario viene inviata la CAD. La notifica si perfeziona per il destinatario dopo dieci giorni dalla spedizione della CAD, salvo ritiro anticipato del plico.
Articolo 140 del codice di procedura civile
La disciplina della notifica per irreperibilità o assenza del destinatario è richiamata per analogia quanto al meccanismo della compiuta giacenza, secondo l'equiparazione indicata dalla Corte costituzionale.
Articolo 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso bonario appartiene alla procedura di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e non costituisce, in generale, un passaggio necessario del procedimento di accertamento tributario ordinario.
Sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010
La pronuncia è richiamata per equiparare, ai fini del perfezionamento della notifica, la mancata consegna e il mancato ritiro della raccomandata relativa alla notifica ex articolo 140 c.p.c. alle ipotesi di compiuta giacenza previste dalla legge n. 890/1982.
Massime di principio
- Le contestazioni sul merito della pretesa tributaria devono essere proposte contro l'avviso di accertamento entro il termine previsto; se l'avviso diventa definitivo per mancata impugnazione, tali contestazioni non possono normalmente essere recuperate impugnando la successiva cartella.
- La notifica postale può perfezionarsi per compiuta giacenza anche se il destinatario non ha materialmente ricevuto o ritirato l'atto, purché siano documentati il deposito del plico e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito secondo la legge.
- La cartella di pagamento non deve necessariamente essere preceduta da un avviso bonario quando deriva da un avviso di accertamento; l'avviso bonario riguarda principalmente la liquidazione automatizzata o altre procedure specifiche.
- Quando l'accertamento è ormai definitivo, nell'impugnazione della cartella sono normalmente ammissibili solo le contestazioni relative a vizi propri della cartella o della sua notifica, non quelle riguardanti la fondatezza originaria dell'imposta.
- La mancata conoscenza effettiva dell'atto non è di per sé sufficiente a invalidare la notifica se la procedura di compiuta giacenza è stata correttamente eseguita e documentata.
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