Sentenza del 09/06/2016 n. 271 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'atto di recupero del credito d'imposta fruito negli anni 2010 e 2011 per gli incrementi occupazionali previsti dalla legge n. 244/2007. Deduceva l'insussistenza della decadenza dal beneficio e l'infondatezza della pretesa tributaria, chiedendo l'annullamento dell'atto. L'Agenzia sosteneva invece che la contribuente non avesse presentato la comunicazione obbligatoria attestante il mantenimento dei livelli occupazionali per le annualità interessate. Nel giudizio è emerso che le comunicazioni telematiche prodotte risultavano respinte per tardività o incompletezza.
La decisione
La CTP di Potenza aveva rigettato il ricorso e condannato la contribuente alle spese. La Commissione tributaria regionale ha rigettato anche l'appello, ritenendo non provata la trasmissione della comunicazione annuale richiesta dall'art. 6, comma 4, del DM 12 marzo 2008. Il mancato invio della comunicazione comportava la decadenza dal credito ai sensi dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto. La contribuente è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese di lite per il grado d'appello.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi da 539 a 548
Prevedeva un credito d'imposta per i datori di lavoro che incrementavano nel 2008 il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni agevolate.
Il beneficio era subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla normativa europea, compresa l'assunzione di determinate categorie di lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 542
Il credito d'imposta era utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal giorno successivo all'accoglimento dell'istanza.
L'utilizzo del credito era subordinato alla presentazione dell'istanza al Centro Operativo di Pescara e alla relativa comunicazione telematica di accoglimento.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 545
Disciplina le cause sopravvenute di decadenza, tra cui il mancato mantenimento dei livelli occupazionali.
La decadenza riguarda il venir meno successivo dei requisiti, distinguendosi dall'originaria insussistenza dei presupposti che impedisce la nascita stessa del diritto al beneficio.
Decreto ministeriale 12 marzo 2008, art. 6, comma 4
Prevedeva l'obbligo di presentare annualmente, dal 1° febbraio al 31 marzo, la comunicazione attestante il mantenimento del livello occupazionale.
La comunicazione annuale costituiva un adempimento obbligatorio per conservare il beneficio e consentire la verifica del mantenimento del requisito occupazionale.
Decreto ministeriale 12 marzo 2008, art. 7, comma 2
Il mancato invio della comunicazione comportava la decadenza dal beneficio.
L'omissione, la tardività o l'incompletezza della comunicazione possono determinare la perdita del credito d'imposta, se il contribuente non dimostra validamente l'adempimento.
Regolamento CE n. 2204/2002
Escludeva dal beneficio i settori della costruzione navale, dell'industria carboniera e dei trasporti.
Il credito d'imposta doveva essere applicato nel rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Cassazione, sentenza n. 21698/2010
L'insussistenza originaria dei requisiti impedisce l'insorgenza del diritto.
La mancanza iniziale dei requisiti non integra una mera decadenza da un beneficio già sorto, ma impedisce direttamente la nascita del diritto al credito.
Massime di principio
- Per beneficiare di un credito d'imposta condizionato a determinati requisiti, non è sufficiente possedere inizialmente tali requisiti: occorre rispettare anche gli adempimenti successivi previsti per conservarlo.
- Quando la normativa impone una comunicazione annuale entro un termine preciso, il contribuente deve poter dimostrare l'invio tempestivo, completo e correttamente ricevuto dall'amministrazione.
- Le ricevute telematiche respinte, tardive o incomplete non provano l'adempimento dell'obbligo e possono giustificare la decadenza dal beneficio.
- È importante distinguere tra mancanza originaria dei requisiti, che impedisce la nascita del diritto, e perdita successiva dei requisiti o omissione di adempimenti, che può comportare la decadenza.
- In caso di contestazione, l'onere di provare la corretta presentazione dell'istanza e delle comunicazioni necessarie grava normalmente sul contribuente che ha utilizzato il credito.
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