Sentenza del 09/06/2016 n. 220 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Tributi vari - Ricorso cumulativo - Assenza di connessione oggettiva e attinenza al medesimo rapporto giuridico - Art. 29 d. lgs n. 546/1992 - Inammissibilità del ricorso - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 546/1992, poiché le diverse cartelle riguardavano rapporti giuridici, tributi e fattispecie sostanziali distinti. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza delle singole contestazioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico ricorso contro una pluralità di cartelle relative a tributi diversi e a pretese di natura eterogenea, comprendenti sia materia fiscale e tributaria sia sanzioni amministrative, violazioni del codice della strada e omessi versamenti previdenziali o assistenziali. Il ricorso cumulativo è stato ritenuto privo di connessione oggettiva e non riferibile al medesimo rapporto giuridico o a un’identica questione di diritto comune.
Norme richiamate
Art. 29 del d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso cumulativo è ammissibile solo quando tra gli atti impugnati sussista una connessione oggettiva o quando essi siano attinenti al medesimo rapporto giuridico. In mancanza di tale collegamento, il ricorso è inammissibile.
Artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 546/1992
Disciplinano, rispettivamente, il contenuto del ricorso tributario e gli atti impugnabili, imponendo che l’impugnazione sia riferita a specifici atti e rapporti tributari.
Massime di principio
- Non è normalmente possibile impugnare con un unico ricorso cartelle relative a tributi, sanzioni amministrative, violazioni del codice della strada e contributi previdenziali, quando manchi un collegamento oggettivo tra le pretese.
- Il ricorso cumulativo può essere ammesso solo se le controversie riguardano lo stesso rapporto giuridico oppure una questione di diritto comune strettamente collegata a tutti gli atti impugnati.
- La presenza dello stesso destinatario o la contestazione generica di vizi comuni non è sufficiente, da sola, a creare la connessione necessaria.
- Per ridurre il rischio di inammissibilità, è opportuno proporre ricorsi separati per atti appartenenti a rapporti, tributi o autorità creditori differenti, salvo che sussista una connessione concreta e dimostrabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 223 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 271 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 273 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 351 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 358 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →