Sentenza del 07/12/2022 n. 5695 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Soggetto contribuente - Processo primo grado - Ruolo/Cartella - Avvenuta opposizione - Eccezione processuale - Difetto motivazione ruolo - Ente impositore - Mancata citazione giudizio - Non rileva - Concessionario riscossione - Costituzione giudizio - Eccezione processuale - Difetto motivazione ruolo - Difetto legittimazione - Giudice tributario - Ente impositore - Obbligo estensione contraddittorio - Esclusione - Concessionario riscossione - Ente impositore - Chiamata causa - Omessa effettuazione - Rileva - Processo secondo grado - Ente impositore - Intervento volontario - Requisito parte privata - Non sussiste - Intervento volontario - Oggettiva inammissibilità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha opposto la cartella di pagamento contenente il ruolo non motivato nei confronti del Concessionario della riscossione, contestando il difetto di motivazione del ruolo stesso e la legittimazione del Concessionario a rappresentare l'ente impositore senza la sua chiamata in causa.
La decisione
Il giudice ha stabilito che il contribuente non è obbligato a citare in giudizio anche l'ente impositore. L'obbligo di estendere il contraddittorio all'ente impositore non sussiste, neanche in presenza di un'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal Concessionario della riscossione. È invece il Concessionario della riscossione che deve chiamare in causa l'ente impositore. L'intervento volontario dell'ente impositore nel processo tributario è inammissibile, poiché è consentito solo alla parte privata e non agli enti pubblici.
Norme richiamate
art. 23, comma 3 d.lgs. 546/1992
Non obbliga il contribuente a citare l'ente impositore nel giudizio contro il concessionario della riscossione.
Regola l'ambito del contraddittorio e la legittimazione del Concessionario della riscossione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il contribuente oppone una cartella di pagamento emessa dal Concessionario della riscossione, non è obbligato a citare l'ente impositore anche se contesta il difetto di motivazione del ruolo.
- Il Giudice tributario non deve disporre l'estensione del contraddittorio all'ente impositore su richiesta del contribuente o su eccezione del Concessionario della riscossione per difetto di legittimazione.
- È responsabilità del Concessionario della riscossione chiamare in causa l'ente impositore se ritiene necessario per la legittimazione a procedere.
- L'intervento volontario dell'ente impositore nel processo tributario è sempre inammissibile, essendo consentito solo alle parti private.
Testo integrale
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