Cassazione Penale, Sentenza n. 22299/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Angelo Costantino impugnava la confisca di un terreno e dei fabbricati insistenti sull'area, asserendo di aver provveduto lui all'investimento con risorse lecite (assegni per 35.000 euro, somme percepite a titolo di TFR nel 1994 e finanziamenti bancari negli anni 2004-2012 per un totale dichiarato di 92.000 euro). Denunciava errata interpretazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 (sostenendo che gli fosse stata imposta una "probatio diabolica") e una indebita inversione dell'onere della prova nonché un'applicazione impropria dell'art. 26 d.lgs. 159/2011 (intestazione fittizia). Chiedeva che la confisca fosse esclusa in quanto i beni sarebbero stati acquisiti con risorse di provata natura lecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello, conformemente al Tribunale, avesse adeguatamente motivato che il terreno e i fabbricati, pur intestati a terzi, erano nella disponibilità di Stefano Costantino, il quale li aveva trasformati e utilizzati per le sue attività; che la sproporzione tra redditi leciti di Angelo (e del nucleo familiare) e l'entità dell'investimento (oltre 400.000 euro) era significativa; e che il terzo non aveva fornito prove sufficienti e coerenti della reale copertura dell'investimento con risorse lecite. La Suprema Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione (ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge) e ha confermato che non sussisteva né motivazione mancante né travisamento tale da invertire l'onere probatorio. Pertanto il ricorso è stato respinto come inammissibile; addebitate le spese del procedimento e disposto il versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia)
art. 24; art. 26; art. 10, commi 3 e 8; art. 27, comma 2
art.24: disciplina la valutazione della provenienza lecita dei beni e richiede al terzo di provare l'origine lecita; art.26: regola i casi di intestazione fittizia, applicabile quando il titolo formale non corrisponde alla realtà sostanziale, ma non è automaticamente utilizzabile se il bene è di fatto nella piena disponibilità del proposto; art.10 e art.27: limitano il campo di impugnazione in cassazione nei procedimenti di prevenzione (ricorso ammesso per violazione di legge) e impongono l'obbligo di motivazione del decreto d'appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
regola l'enunciazione sintetica dei motivi nel ricorso per cassazione e limita l'ambito formale di esposizione delle censure in sede di legittimità.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
prevede quale motivo di cassazione l'illogicità manifesta della motivazione; tuttavia, in materia di prevenzione la giurisprudenza e il legislatore escludono il sindacato sulla mera tenuta logica della motivazione salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
prevede l'onere delle spese processuali e la possibilità di condanna alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o infondati; applicato nella specie con commisurazione della somma a 3.000,00 euro.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato ai soli motivi di violazione di legge; la Corte di legittimità non sostituisce il suo valutare ai giudici di merito su questioni di fatto adeguatamente motivate.
- La mera intestazione formale a terzi non impedisce la confisca se il bene è nella disponibilità di fatto del "proposto" e ciò è dimostrato da elementi concreti (uso esclusivo, trasformazioni, utilità a favore del proposto).
- Il terzo che invoca la provenienza lecita dei beni deve fornire una prova documentale robusta e coerente della destinazione delle somme all'acquisto e della loro sufficienza rispetto all'entità dell'investimento; pagamenti sporadici, scritture private o assegni parziali possono non essere sufficienti se contrastano con la portata dell'investimento e con altri elementi probatori.
- La sproporzione tra redditi leciti dichiarati e valore degli investimenti è elemento probatorio rilevante per ritenere l'origine illecita dei beni; la valutazione compete al giudice e, se adeguatamente motivata, è difficilmente sindacabile in cassazione.
- Per evitare il rischio di confisca, chiunque acquisti o partecipi a investimenti rilevanti deve conservare documentazione completa e congruente (contratti formali, ricevute, bonifici/estratti conto, prove di destinazione delle somme, documentazione bancaria relativa ai finanziamenti e alla loro restituzione) e dimostrare il collegamento temporale e funzionale tra le risorse impiegate e l'acquisto.
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