Cassazione Penale, Ordinanza n. 16947/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce che aveva applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., le pene concordate per un reato associativo e per una pluralità di reati contro il patrimonio unificati dalla continuazione. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto violazione di legge, lamentando, in riferimento agli artt. 125 e 129 c.p.p., l'omessa motivazione del giudice sulla sussistenza dei presupposti per pronunciare proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, hanno censurato la mancata verifica officiosa di eventuali cause di immediato proscioglimento nel giudizio di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non sia consentito il motivo di ricorso fondato sull'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., richiamando l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e l'orientamento di legittimità citato. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, cioè il patteggiamento.
Rende inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si deduca l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Regola il proscioglimento immediato; nel patteggiamento la sua omessa valutazione non è deducibile con il ricorso nei termini prospettati.
Invocato dai ricorrenti quale parametro dell'obbligo di motivazione, ma la doglianza è stata ritenuta non proponibile nel caso di patteggiamento.
Consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano nei casi previsti.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione non può essere fondato sulla sola deduzione dell'omessa verifica, da parte del giudice, delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., poiché tale doglianza è espressamente preclusa.
- Quando il ricorso proposto contro una sentenza di applicazione della pena solleva un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte di cassazione può dichiararne l'inammissibilità con ordinanza resa de plano.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende, ove emergano profili di colpa nel proporre l'impugnazione.
Come è indicizzato
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