Ordinanza n. 1169/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 37859 dell'8 agosto 2025, notificato in data 06.11.2025, con cui è stata rigettata l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania ai fini dell'esercizio della professione di docente su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania ai fini dell'esercizio dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale dell'8 agosto 2025, notificato il 6 novembre 2025, con il quale è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha ritenuto che il ricorrente non abbia provato la titolarità di un contratto di insegnamento, elemento rilevante per dimostrare il pericolo imminente di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'efficacia del diniego. Il testo non riferisce specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento né consente di ricostruire le censure relative al merito del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare esclusivamente per difetto del periculum in mora. In particolare, non è stata dimostrata l'esistenza di un contratto di insegnamento e, pertanto, non è stato provato un pregiudizio imminente, grave e irreparabile. In assenza del periculum, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris, sicché non ha formulato alcuna valutazione sulla legittimità sostanziale del diniego ministeriale o sulla fondatezza della domanda di riconoscimento del titolo estero. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
pericolo imminente di un pregiudizio grave ed irreparabile
La tutela cautelare richiede la dimostrazione del periculum in mora; quando tale requisito manca, non occorre esaminare il fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, la parte che chiede la sospensione dell'efficacia di un diniego deve dimostrare un pericolo imminente di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancata prova di tale requisito giustifica il rigetto dell'istanza senza esame del fumus boni iuris.
- La mera impugnazione di un diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero non dimostra, di per sé, il periculum in mora: occorre allegare e provare una concreta situazione pregiudizievole, quale può essere la titolarità di un rapporto o contratto di insegnamento inciso dall'atto.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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