Cassazione Penale, Sentenza n. 16500/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (bancarotta fraudolenta distrattiva, capi 1 e 2). Il ricorrente contestava la sussistenza delle esigenze cautelari, deducendo: (1) manifesta illogicità rispetto al tempo intercorso tra i fatti (2016‑inizio 2023) e la misura (richiesta 13/06/2024, ordinanza 09/12/2024) in violazione dell'art. 292 c.2 c.p.p.; (2) assenza di condotte successive indicative di pericolo di reiterazione; (3) mancanza di elementi concreti di pericolo di fuga o di inquinamento probatorio; (4) contraddittorietà circa l'inidoneità di misure meno afflittive, dal momento che il ricorrente avrebbe ammesso alcune responsabilità e non avrebbe posto in essere condotte successive rilevanti; (5) motivi nuovi dopo il decreto di giudizio immediato (10/03/2025) e richiesta di abbreviato come indici di non attualità del pericolo.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato rigettato come infondato e dichiarato inammissibile nei rilievi che richiedono nuovo apprezzamento dei fatti. La Corte ha ritenuto valida e logica la motivazione del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia in carcere, valorizzando: il dissesto societario di circa 65 milioni di euro; i sofisticati artifici e la lunga durata delle condotte predatorie; il ruolo manageriale perdurante (amministratore delegato fino al 3/7/2023); il mancato reperimento delle ingenti somme sottratte; i legami e interessi esteri (congiunti residenti in Svizzera/USA, rapporti con società estere) come indizi del pericolo di fuga; e la concreta possibilità di inquinamento probatorio (occultamento denaro, accordi con coindagati). La Corte ha altresì ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito (ammissibilità delle censure solo per violazione di norme o manifesta illogicità). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso al Tribunale del riesame contro le ordinanze del GIP; qui il ricorso principale era stato proposto ai sensi dell'art. 309 ed è stato poi impugnato in Cassazione nel limite delle censure consentite.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi che il tempo intercorrente tra fatti e misura possa rendere inattuali le esigenze cautelari; la Corte ha interpretato la norma nel senso che il semplice decorso del tempo non è decisivo se la complessità delle indagini o il perdurare di responsabilità (es. ruolo svolto fino al 3/7/2023) giustificano l'attualità delle esigenze cautelari.
La Corte ha confermato l'applicazione delle esigenze cautelari previste dall'art. 274: lett. a) (pericolo di inquinamento probatorio) valutato sulla base della concreta possibilità di occultamento delle somme e di concordare versioni con coindagati; lett. c) (pericolo di reiterazione) valorizzato tramite il modus operandi, la durata e l'organizzazione dell'attività illecita e i profili personali del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per adempimenti successivi alla decisione (cancelleria): la Corte ordina alla cancelleria di curare gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Il decorso del tempo tra il fatto e la richiesta/adozione della misura cautelare non esclude automaticamente le esigenze cautelari: conta la complessità delle indagini, la persistenza di ruoli o condotte significative e la possibilità concreta che il tempo utile sia stato sfruttato per occultare o disperdere beni.
- Per valutare il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) occorre una prognosi fondata su elementi concreti: modalità del fatto, durata, organizzazione dell'attività illecita e profili personalistici; non è richiesta l'individuazione di una occasione specifica di delinquere, ma la probabilità di una ricaduta prossima.
- Il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. a) richiede concretezza: la mera possibilità teorica non basta; vanno valutati elementi come il mancato rinvenimento di somme ingenti, la capacità di occultamento e i rapporti con coindagati che possano concordare versioni.
- I legami e gli interessi esteri (congiunti residenti all'estero, rapporti economici/contrattuali con società straniere, permanenze prolungate all'estero) sono indizi rilevanti, anche se congetturali, del pericolo di fuga quando posti a confronto con l'entità del reato e la disponibilità di risorse.
- L'ammissione parziale di responsabilità o la richiesta di riti alternativi (es. abbreviato) non determinano automaticamente l'inapplicabilità della custodia cautelare: conta la effettiva collaborazione e la produzione di elementi concreti utili al recupero di beni o al superamento delle esigenze cautelari.
- Nel sindacato di legittimità la Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni di merito se la motivazione del giudice del riesame non è manifestamente illogica: le censure che si risolvono in diversa valutazione delle circostanze sono inammissibili.
- Per chiedere misure meno afflittive rispetto al carcere, la difesa deve dimostrare la loro idoneità concreta a neutralizzare tutte le esigenze cautelari (reiterazione, fuga, inquinamento probatorio); la mera affermazione della loro adeguatezza senza dati probatori può risultare insufficiente.
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