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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17458/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato che aveva appellato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria; la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 24 settembre 2020, ha riformato la decisione di primo grado esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa e confermando il resto. Contro tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. La difesa ha inoltre depositato memoria. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, mentre la Corte territoriale aveva fornito una motivazione puntuale e completa, e il caso era sostanzialmente caratterizzato da una "doppia conforme", con riforma in appello limitata alla sola pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano manifestamente infondati e meramente riproduttivi di doglianze già vagliate e respinte con argomentazioni corrette dal giudice di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato implicitamente quale base della declaratoria di inammissibilità del ricorso e della conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per disporre, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado e interviene solo sul trattamento sanzionatorio, il sindacato di legittimità sulla motivazione è correlato alla specificità delle censure del ricorrente e non richiede una nuova e autonoma rivalutazione di questioni già adeguatamente esaminate.
  • Nel giudizio di cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già dedotte in merito e disattese con motivazione логicamente e giuridicamente corretta, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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