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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38056/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF 2008 con cui l'Ufficio aveva qualificato la vendita di un fabbricato come cessione di "area edificabile" (perché l'edificio era stato o sarebbe stato immediatamente demolito), contestando una plusvalenza e applicando la maggiore aliquota ai fini dell'imposta di registro. L'Agenzia sosteneva che, ai fini delle imposte dirette, dovesse farsi riferimento alla condizione oggettiva del bene e agli elementi antecedenti alla cessione (permessi di demolizione/ricostruzione), mentre la contribuente aveva impugnato l'accertamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia inammissibile, confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'atto impositivo. La Corte ha ritenuto che la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di qualificare, ai fini delle imposte sui redditi, la cessione di un fabbricato come cessione di terreno edificabile sulla base di elementi quali il rilascio di permessi di demolizione/ricostruzione o l'intenzione delle parti. Condanna dell'Agenzia alla refusione delle spese processuali e esclusione dell'obbligo per l'Agenzia di versare ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art.67, comma 1, lett. b)

    La plusvalenza derivante dalla cessione è tassata come "reddito diverso" solo se l'oggetto della cessione è un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria al momento della cessione; non si applica quando sull'area insiste già un fabbricato.

  • codice civile, art.1362

    Riferito dall'Agenzia nella contestazione sulla qualificazione giuridica dell'atto (errore di interpretazione/qualificazione), ma la Corte non ha accolto la riformulazione proposta dall'Amministrazione in contrasto con l'orientamento consolidato.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, art.20

    Norma citata dall'Agenzia nell'ambito del confronto tra imposta di registro e imposte sui redditi; la Corte ha affermato che la qualificazione ai fini della registrazione non si trasla automaticamente alle imposte sui redditi.

  • d.l. n.137/2020, art.23, comma 8-bis

    Disposizione procedurale utilizzata per la trattazione del ricorso in pubblica udienza secondo le forme previste dalla norma (richiamata nel procedimento).

  • d.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater e L. n.228/2012, art.1, comma 17

    Norme relative all'obbligo di versamento del contributo unificato; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'ulteriore contributo nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, che è esentata tramite il meccanismo della prenotazione a debito.

  • Sentenza Sezioni Unite n.7155/2017

    Principio processuale sul filtro di ammissibilità dei ricorsi per cassazione: la Corte può dichiarare inammissibile un ricorso anche se fondato, per evitare che la Suprema Corte debba pronunciarsi su questioni ormai stabilmente orientate dalla giurisprudenza.

  • Giurisprudenza consolidata della Cassazione (es. Sez. V, sentenze nn. 4150, 15629-15631/2014, nonché nn. 5008/2019, 19642/2019, 16374/2021)

    Orientamento costante secondo cui, ai fini IRPEF/TUIR, la cessione di un edificio non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile sulla base di permessi o intenzioni di demolizione/ricostruzione; rileva la destinazione urbanistica dell'area al momento della cessione.

Massime di principio

  • Per le imposte sui redditi la plusvalenza da cessione rileva solo se l'oggetto trasferito è un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; la presenza di un fabbricato esclude in linea generale tale qualificazione anche se esistono permessi o progetti di demolizione e ricostruzione.
  • La qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro non si trasferisce automaticamente alla qualificazione ai fini delle imposte dirette: gli effetti giuridici e fiscali possono seguire criteri diversi a seconda dell'imposta interessata.
  • Gli elementi soggettivi o le intenzioni delle parti (es. volontà di demolire e ricostruire) non sono sufficienti a cambiare la natura fiscale della cessione ai fini delle plusvalenze; conta la condizione oggettiva e la destinazione urbanistica del bene al momento della cessione.
  • Quando esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato, un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile anche se la questione è sostanzialmente trattata nel merito; gli uffici pubblici devono tenerne conto prima di proporre impugnazioni.
  • Le Amministrazioni dello Stato, tramite il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dall'obbligo di versare taluni oneri processuali (contributo unificato) che si applicherebbero ai privati.

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