Cassazione Penale, Sentenza n. 8119/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, della loro responsabilità per il reato di sequestro di persona aggravato e delle statuizioni civili. Denunciano vizi di motivazione: contestano la valutazione della prova testimoniale (in particolare delle teste Marchetti e Granchelli), sostengono contraddizioni nelle deposizioni delle persone offese rispetto alle certificazioni mediche, e ritengono che la Corte abbia omesso o svalutato prove a loro favore (testimoni De Flaminiis, Lamperini, Fusco). Denunciano in generale motivazione apparente, incompleta e priva di esame critico degli elementi probatori anche rispetto ai reati poi ritenuti estinti per prescrizione (lesioni personali aggravate, atti persecutori, minaccia).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per genericità e mancanza di specificazione delle doglianze rispetto alla motivazione impugnata. In particolare il ricorso di Rinella Giovanni è stato ritenuto generico e inammissibile; analogamente sono inammissibili le censure di Rinella Alessandro e Mattucci Antonietta perché si limitano a una rilettura alternativa del compendio probatorio e non indicano punti specifici di manifesta illogicità o omissione nella motivazione. Confermata, nella sostanza, la decisione di merito che aveva mantenuto la condanna per sequestro di persona (mentre aveva dichiarato estinti per prescrizione altri reati, confermando però le statuizioni civili). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla refusione alle parti civili della somma complessiva di euro 4.200 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi di tale norma, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che contesti la motivazione deve indicare in modo preciso quali passaggi argomentativi sono carenti o illogici; censure generiche sull'insufficienza della motivazione sono inammissibili.
- Non è consentito in cassazione un libero 'dialogo' con il compendio probatorio per riformulare valutazioni di merito: occorre dimostrare una palese violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- La Corte d'appello può richiamare e integrare la motivazione di primo grado nelle parti non oggetto di specifico gravame; chi impugna deve quindi contestare direttamente quei punti richiamati.
- La convergenza delle dichiarazioni delle persone offese con altri riscontri (es. certificati medici, deposizioni di testimoni) rafforza la valutazione di attendibilità; il semplice richiamo a dichiarazioni contraddittorie deve essere concretamente motivato per incidere sulla credibilità.
- Se alcuni reati sono estinti per prescrizione in sede d'appello, ciò non esclude che le stesse condotte possano produrre effetti civili: la prescrizione estingue il reato ma non necessariamente la responsabilità civile correlata.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Cassazione può irrogare condanne per spese e ammende (art. 616 c.p.p.); perciò il ricorrente dovrebbe valutare la solidità delle censure prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7863/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7864/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7865/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7866/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7867/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7868/2023 del 23/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →