Cassazione Penale, Ordinanza n. 23318/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, censurava unicamente la sentenza di appello per vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza generica per indeterminatezza, perché non indicava gli elementi concreti posti a base della censura e non consentiva al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto; l'ha inoltre ritenuta generica per difetto di specificità, per mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle del ricorso. In ogni caso, ha considerato la censura non consentita e manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata presentava una motivazione esaustiva e logicamente lineare sul diniego delle attenuanti, fondata sulle peculiarità del caso concreto e sulla vita ante acta del ricorrente, da cui erano stati desunti tratti negativi della personalità.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non occorre esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche deve essere specifico e correlato alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; una censura generica o indeterminata è inammissibile.
- In tema di attenuanti generiche, la motivazione del giudice di merito è sufficiente se richiama gli elementi decisivi o comunque rilevanti del caso concreto; non è necessario confutare singolarmente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
- La sindacabilità in cassazione della dosimetria della pena e del diniego delle attenuanti generiche è limitata ai vizi effettivi della motivazione: una motivazione esaustiva e logicamente coerente esclude l'accoglimento del ricorso.
- La valutazione della personalità dell'imputato e della sua vita antecedente al fatto può legittimamente fondare il diniego delle attenuanti generiche, se espressamente considerata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23247/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23249/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23250/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23251/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23252/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23253/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →