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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23318/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, censurava unicamente la sentenza di appello per vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza generica per indeterminatezza, perché non indicava gli elementi concreti posti a base della censura e non consentiva al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto; l'ha inoltre ritenuta generica per difetto di specificità, per mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle del ricorso. In ogni caso, ha considerato la censura non consentita e manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata presentava una motivazione esaustiva e logicamente lineare sul diniego delle attenuanti, fondata sulle peculiarità del caso concreto e sulla vita ante acta del ricorrente, da cui erano stati desunti tratti negativi della personalità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non occorre esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche deve essere specifico e correlato alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; una censura generica o indeterminata è inammissibile.
  • In tema di attenuanti generiche, la motivazione del giudice di merito è sufficiente se richiama gli elementi decisivi o comunque rilevanti del caso concreto; non è necessario confutare singolarmente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
  • La sindacabilità in cassazione della dosimetria della pena e del diniego delle attenuanti generiche è limitata ai vizi effettivi della motivazione: una motivazione esaustiva e logicamente coerente esclude l'accoglimento del ricorso.
  • La valutazione della personalità dell'imputato e della sua vita antecedente al fatto può legittimamente fondare il diniego delle attenuanti generiche, se espressamente considerata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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