Cassazione Penale, Sentenza n. 10088/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato previsto dalla legge n. 401/1989 (art. 4 e 5), deducendo violazione di norme penali e processuali (artt. 4 e 5 legge 401/1989, artt. 546 e 125 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. Sosteneva che la società Centurion Bet, per la quale operava, era stata illegittimamente esclusa dal Bando Monti 2012 a causa di clausole discriminatorie (obbligo di cessione non onerosa dei beni alla cessazione della concessione) e quindi non aveva potuto ottenere la concessione/licenza; tale circostanza, a suo avviso, avrebbe dovuto escludere la configurabilità del reato e portare all'assoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha richiamato il principio secondo cui, per escludere la fattispecie di cui all'art. 4 legge 401/1989 in assenza di concessione e licenza, è necessario dimostrare che l'operatore estero non abbia ottenuto le autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare o comportamento discriminatorio dello Stato; nel caso di specie non risultava né la richiesta della licenza ex art. 88 TULPS né la prova di un rigetto per discriminazione. La Corte ha ritenuto le censure troppo generiche e non reciprocamente confrontate con le argomentazioni della sentenza impugnata (art. 581 c.p.p.), ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a titolo di sanzione.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 1989, n. 401, art. 4
Norma che incrimina lo svolgimento dell'attività di raccolta scommesse in assenza di concessione/licenza; la Corte interpreta che per escludere il reato in mancanza di concessione occorre la prova che l'operatore non abbia potuto ottenere l'autorizzazione per illegittima esclusione o discriminazione.
Legge 24 dicembre 1989, n. 401, art. 5
Norma connessa alla disciplina delle scommesse e delle relative responsabilità; richiamata nel quadro dell'imputazione complessiva.
T.U.L.P.S. art. 88
Riferimento alla procedura di rilascio della licenza per esercitare attività soggette a concessione; la Corte osserva che non risultano atti probatori che la ricorrente abbia richiesto la licenza né che questa sia stata negata per discriminazione.
Codice di procedura penale, art. 581
Stabilisce i requisiti formali del motivo di ricorso per cassazione; la Corte applica il principio secondo cui il ricorso deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per motivi generici o non correlati alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; invocata come base per la declaratoria di inammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede conseguenze per il ricorso inammissibile; applicata per disporre la condanna alle spese processuali e per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la sanzione pecuniaria.
Disposizioni invocate dalla difesa: artt. 546 e 125 c.p.p.
Articoli richiamati dalla ricorrente come presunte violazioni procedurali; la Corte non accoglie la deduzione per genericità e mancata specificità del motivo rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se si contesta la configurabilità del reato per assenza di concessione/licenza a causa di illegittima esclusione dalle gare, il soggetto deve provare specificamente di aver chiesto la licenza e di essere stato effettivamente escluso o discriminato: la mera affermazione non basta.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi in modo puntuale e argomentato con le ragioni della decisione impugnata (art. 581 c.p.p.); deduzioni generiche o non correlate comportano l'inammissibilità.
- La giurisprudenza della Cassazione richiede prova della discriminazione o dell'illegittima esclusione da parte dello Stato nazionale o dell'ente concessionario per escludere la rilevanza penale dell'esercizio senza concessione.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare l'imposizione delle spese processuali e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.
- Quando si pretende l'esclusione della fattispecie criminosa per violazioni amministrative o bandi discriminatorî, è necessario acquisire e allegare documentazione amministrativa probante (istanze, dinieghi, atti di gara) che dimostri la discriminazione subita.
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