Cassazione Civile, Ordinanza n. 33495/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione, da parte di una banca, di un conto corrente e di un portafoglio titoli intestati a un soggetto deceduto. Dopo il decesso, la sorella del defunto aveva presentato alla banca un atto di notorietà dichiarandosi unica erede legittima e aveva impartito ordine di vendita dei titoli; la banca aveva eseguito l’ordine solo parzialmente e aveva accreditato il ricavato sul conto del de cuius. La futura ricorrente sosteneva che la banca fosse stata informata, già prima della raccomandata formale del 13 luglio 2006, dell’esistenza di un testamento olografo in suo favore, e quindi non avrebbe potuto eseguire gli ordini dispositivi dell’erede apparente senza acquisire adeguata documentazione. Deduceva inoltre che la banca avesse violato diligenza, correttezza e buona fede, causando un danno per la vendita dei titoli, per il mancato riconoscimento di ulteriori interessi sulle somme rimaste nella disponibilità della banca e per gli effetti economici della successiva transazione intervenuta con l’altra familiare. In Cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e nullità della sentenza per motivazione perplessa o incomprensibile, lamentando la mancata valorizzazione della prova testimoniale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la deposizione del testimone che avrebbe riferito della comunicazione alla banca dell’esistenza del testamento prima della vendita dei titoli; 3) violazione dell’art. 191 c.p.c. per il mancato ricorso a consulenza tecnica d’ufficio sulla quantificazione del danno; 4) violazione degli artt. 1175, 1176, 1768 e 1284 c.c. per il mancato riconoscimento degli interessi sulle somme trattenute; 5) violazione degli artt. 112, 106 e 91 c.p.c. in tema di chiamata in garanzia impropria e regolazione delle spese nei confronti del terzo chiamato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse alcuna vera anomalia motivazionale, perché la sentenza d’appello era motivata in modo sintetico ma intellegibile, e che la doglianza si risolvesse in una critica di merito. Ha escluso anche il secondo motivo, rilevando la preclusione da doppia conforme, la mancata specificazione del fatto processuale e l’assenza di decisività della circostanza dedotta. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, osservando che la decisione sulla CTU è discrezionale e che, in mancanza di un danno allegato e provato, la richiesta aveva natura esplorativa. Ha respinto anche la censura sugli interessi e sul danno, perché la banca aveva già riconosciuto gli interessi del conto, la vendita dei titoli era avvenuta senza perdite e il congelamento delle somme aveva tutelato la posizione della ricorrente. Infine, ha ritenuto corretta la statuizione sulle spese relative alla chiamata in garanzia, secondo il principio per cui, in caso di rigetto della domanda principale, le spese del terzo chiamato gravano sull’attore soccombente se la chiamata non è manifestamente infondata. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sulla ripartizione dell’onere probatorio, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione.
Invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa; la Corte ha escluso che ricorressero anomalie motivazionali rilevanti in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per censurare la motivazione come nullità processuale, ma la Corte ha negato la sussistenza di una motivazione nulla.
La Corte ne ha ribadito l’ambito ristretto al minimo costituzionale della motivazione e, per l’omesso esame/travisamento, l’operatività delle limitazioni processuali previste.
La scelta di disporre o meno una consulenza tecnica d’ufficio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito; la doglianza è censurabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamati dalla ricorrente per affermare un obbligo di diligenza e correttezza della banca nella gestione delle somme e dei titoli; la Corte ha escluso la violazione, valorizzando la condotta prudenziale dell’istituto.
Invocato per sostenere che la banca avesse obblighi di custodia connessi al pagamento di interessi; la Corte ha ritenuto la censura inconferente rispetto alla concreta motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato per pretendere ulteriori interessi, ma la Corte ha osservato che gli interessi del rapporto erano già stati riconosciuti secondo le pattuizioni del conto corrente.
Richiamati in tema di chiamata in garanzia impropria e spese di lite; la Corte ha ribadito che, in caso di rigetto della domanda principale, le spese del terzo chiamato gravano sull’attore soccombente se la chiamata è giustificata.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per affermare la preclusione derivante dalla doppia conforme rispetto alla censura di omesso esame/travisamento della prova.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte ha rilevato la mancata specifica indicazione degli atti e dei fatti processuali rilevanti ai fini del motivo di ricorso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 366 n. 6 c.p.c. per la necessità di specifica produzione e localizzazione degli atti richiamati in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In cassazione il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non sono più censurabili la semplice insufficienza o la non condivisibilità della motivazione, ma solo l’assenza materiale di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione obiettivamente incomprensibile.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere un nuovo apprezzamento del merito o per contestare la valutazione delle prove, se la sentenza impugnata ha esaminato il fatto storico rilevante.
- La censura per omesso esame/travisamento della prova richiede la precisa indicazione del fatto storico, della sua decisività, del luogo processuale in cui è stato discusso e del rispetto degli oneri di specificità e localizzazione degli atti.
- La decisione di disporre una consulenza tecnica d’ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo se il mancato ricorso alla CTU si traduce nell’omesso esame di un fatto decisivo, non quando la richiesta sia meramente esplorativa.
- In tema di responsabilità della banca per l’esecuzione di ordini dispositivi impartiti da un soggetto che si presenti come erede, la responsabilità non è configurabile se l’istituto ha agito sulla base di un formale atto di notorietà e senza una concreta conoscenza certa di un titolo successorio diverso, soprattutto se ha adottato cautele idonee a non disperdere le somme.
- Per configurare un danno risarcibile non basta allegare astrattamente la vendita di titoli o il ritardo nella disponibilità delle somme: occorre dimostrare una concreta perdita patrimoniale, mentre il realizzo positivo dei titoli e il riconoscimento degli interessi pattuiti escludono il danno nei termini prospettati.
- In caso di rigetto della domanda principale, le spese del terzo chiamato in garanzia impropria possono essere poste a carico dell’attore soccombente quando la chiamata sia stata provocata e giustificata dal giudizio principale e non risulti manifestamente infondata.
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