Cassazione Civile, Ordinanza n. 12940/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione di crediti promosso da una creditrice nei confronti di una debitrice, quest'ultima ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; sospesa l'esecuzione ex art. 624 c.p.c., il giudizio di merito è stato introdotto dalla creditrice opposta. Il Tribunale di Roma ha poi dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo competente il Giudice di Pace. La creditrice ha quindi chiesto il regolamento di competenza, sostenendo da un lato che il tribunale non avrebbe potuto pronunciare sulla competenza dopo la prima udienza, perché l'eccezione non era stata tempestiva, e dall'altro che la competenza per valore spettasse comunque al tribunale, poiché nel giudizio di merito era stata introdotta, oltre all'eccezione di compensazione del controcredito, una domanda diretta all'accertamento di un ulteriore proprio credito superiore alla soglia di competenza del giudice di pace.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la preclusione dell'art. 38 c.p.c. riguarda il rilievo officioso dell'incompetenza, non l'eccezione tempestivamente proposta dalla parte; pertanto il tribunale poteva decidere sull'eccezione senza limiti di fase. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la domanda della creditrice, anche se formulata in modo vago, aveva natura riconvenzionale e verteva su un credito eccedente la soglia di valore, con conseguente radicamento della competenza del Tribunale di Roma sulla complessiva controversia, anche in applicazione del criterio di cui all'art. 10, comma 2, c.p.c. in combinazione con l'art. 17 c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma e disposto la riassunzione del processo davanti a tale ufficio nel termine di legge, compensando le spese di lite.
Norme richiamate
indica il rimedio dell'opposizione all'esecuzione promosso dalla parte debitrice esecutata.
richiamato per la sospensione dell'esecuzione in pendenza dell'opposizione.
la preclusione ivi prevista opera per il rilievo officioso dell'incompetenza, non quando l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata dalla parte.
richiamato dal tribunale nel negare che l'eccezione di compensazione potesse spostare la competenza; la Corte ne esclude la rilevanza ostativa nel caso concreto.
il criterio di competenza per valore in materia esecutiva va combinato con le regole generali sul cumulo di domande ai fini della competenza per valore.
si applica al cumulo di domande proposte nello stesso processo contro il medesimo soggetto per determinare la competenza per valore.
anche in caso di nullità dell'atto di proposizione di una domanda, il giudice adito conserva il potere di conoscerla e di rilevare il vizio per consentirne la sanatoria.
la Corte richiama il criterio di compensazione delle spese, ritenendo sussistenti ragioni eccezionali anche oltre il dato letterale della norma.
Massime di principio
- La preclusione al rilievo dell'incompetenza per valore o territorio derogabile opera solo sul potere officioso del giudice; se la parte ha tempestivamente eccepito l'incompetenza, il giudice deve deciderla senza limiti di fase.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, una domanda volta all'accertamento di un controcredito autonomo, se riconducibile al tenore dell'atto introduttivo, può integrare domanda riconvenzionale e concorrere a determinare la competenza per valore della controversia.
- Ai fini della competenza per valore, il criterio speciale riferito all'esecuzione forzata va coordinato con la disciplina generale del cumulo di domande proposte nello stesso processo contro il medesimo soggetto.
- La qualificazione come domanda riconvenzionale non è esclusa dal fatto che la domanda sia formulata in modo vago o che la sua ammissibilità sia discussa: finché è proposta davanti a quel giudice, questi è investito del potere di esaminarla e di valutarne eventuali vizi formali.
- In sede di regolamento di competenza, la Corte può limitarsi a una cognizione astratta e funzionale alla verifica del criterio di competenza, senza anticipare il giudizio di merito sulla fondatezza sostanziale della domanda ulteriore.
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