Cassazione Civile, Ordinanza n. 21112/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La curatela del fallimento aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro dovuta su una sentenza civile di condanna al risarcimento del danno per fatti aventi rilevanza penale. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello principale dell'Agenzia, valorizzando la mancata rituale notifica dell'avviso di liquidazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione ex art. 7 l. n. 890/1982, sostenendo la validità della notifica del prodromico avviso di liquidazione e la sufficienza della consegna al portiere; 2) violazione dell'art. 59 d.P.R. n. 131/1986, assumendo che la registrazione a debito presupponga una richiesta del cancelliere e non possa essere disposta dall'ufficio finanziario in sua assenza; 3) violazione degli artt. 57 e 59 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l'imposta di registro sulla sentenza fosse dovuta solidalmente dalle parti del giudizio, salvo i limiti dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 215/2000. Il fallimento ha resistito eccependo anche inammissibilità per difetto di autosufficienza e specificità, oltre che infondatezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato l'invalidità della notificazione, e perché l'Agenzia non aveva trascritto la relata di notifica né indicato il luogo di produzione dell'atto. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte li ha ritenuti infondati: ha ribadito che l'art. 59 d.P.R. n. 131/1986 si applica alle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti astrattamente configurabili come reato, senza necessità di un accertamento penale concreto; ha inoltre affermato che, per tali sentenze, opera la prenotazione a debito dell'imposta e il recupero va effettuato solo nei confronti del danneggiante, in deroga alla solidarietà prevista dall'art. 57 d.P.R. n. 131/1986. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nella versione vigente alla data della notifica in esame, non prevedeva l'obbligo della raccomandata informativa nell'ipotesi di irreperibilità del destinatario
richiamato dall'Agenzia a sostegno della validità della notifica; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità
sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato
la prenotazione a debito si applica anche quando il fatto sia soltanto astrattamente configurabile come reato, senza necessità di un previo accertamento penale o di trasmissione degli atti alla procura; la disciplina opera anche senza una specifica richiesta del cancelliere
sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta le parti in causa
regola generale derogata dall'art. 60 per le sentenze di condanna al risarcimento del danno da reato, nelle quali l'imposta grava solo sul danneggiante
deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito
introduce una deroga alla solidarietà dell'art. 57 e consente il recupero dell'imposta solo nei confronti del responsabile del danno
art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
vincolo temporale di decadenza
la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, nella registrazione a debito della sentenza, non opera il termine decadenziale ma solo la prescrizione
termine decennale di prescrizione
per il recupero dell'imposta prenotata a debito è applicabile il solo termine di prescrizione decennale
requisito della specificità previsto (a pena di inammissibilità)
il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; se si contesta la notificazione, occorre trascrivere la relata e indicare dove è reperibile
non può riqualificarsi la censura
la Corte esclude la riqualificazione del motivo in vizio motivazionale quando manca comunque il requisito di specificità del ricorso
richiamato solo indirettamente nel contesto dell'autosufficienza e della prova degli elementi di fatto relativi alla notificazione
menzionato come fatto-reato posto a base della condanna civile al risarcimento, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 59 d.P.R. n. 131/1986
richiamato per la liquidazione delle spese di lite
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti la validità di una notificazione non è sufficiente una critica astratta o generica: è necessario confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e riportare gli elementi documentali essenziali, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- Quando si deduce un vizio della notificazione di un atto prodromico alla cartella, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nell'accertamento fattuale della procedura notificatoria; il controllo di legittimità richiede che il ricorso consenta la verifica sulla base degli atti specificamente indicati o trascritti.
- In tema di imposta di registro, l'art. 59 d.P.R. n. 131/1986 si applica alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti astrattamente configurabili come reato, senza necessità di un formale accertamento penale o della pendenza di un procedimento penale.
- Per le sentenze di condanna al risarcimento del danno da fatto-reato, l'imposta di registro è prenotata a debito e recuperata solo nei confronti del danneggiante, costituendo l'art. 60 d.P.R. n. 131/1986 una deroga alla solidarietà tributaria generale dell'art. 57.
- Nella registrazione a debito della sentenza, il recupero dell'imposta segue il solo termine di prescrizione decennale e non il termine decadenziale previsto per la riscossione ordinaria.
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