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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04773/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo proposta personalmente dall'istante, poiché non presentata nelle forme previste dall'art. 46, comma 1, c.p.p. e lo condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; esclude invece la condanna alle spese processuali richiamando Sez. U n. 37824/2025.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessato ha presentato personalmente un'istanza di rimessione del processo, ribadita anche con una PEC successiva con allegati, deducendo le ragioni già poste a base della richiesta e collegandole alla previa ricusazione della giudice. La Corte, tuttavia, non entra nel merito dei presupposti sostanziali della rimessione, ma rileva che la richiesta è inammissibile perché non depositata nelle forme prescritte dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. Conseguentemente viene applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, escludendo però la condanna alle spese processuali in forza del principio affermato da Sezioni Unite n. 37824 del 2025.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 1, cod. proc. pen.

    non è stata depositata nelle forme previste

    La richiesta di rimessione deve essere proposta secondo le forme procedimentali previste dalla norma; il mancato rispetto di tali forme determina l'inammissibilità.

  • Sezioni Unite n. 37824 del 2025

    È richiamata per escludere la condanna del richiedente alle spese processuali, pur in presenza di inammissibilità della domanda.

Massime di principio

  • La richiesta di rimessione del processo è inammissibile quando non sia depositata nel rispetto delle forme prescritte dall'art. 46, comma 1, c.p.p.; la verifica della regolarità formale precede ogni valutazione nel merito.
  • L'inammissibilità della richiesta di rimessione può comportare la condanna del richiedente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ma non implica automaticamente la condanna alle spese processuali se la giurisprudenza di legittimità esclude tale conseguenza.
  • Quando la Corte si arresta a un vizio formale dell'istanza, non affronta i presupposti sostanziali della rimessione né le ragioni addotte a sostegno della richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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