Cassazione Civile, Ordinanza n. 09128/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un invito al pagamento TARI 2018. In primo grado il ricorso del contribuente contro Roma Capitale e AMA S.p.A. era stato respinto; in appello la decisione era stata riformata. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., 1-11 del d.m. 55/2014 e del d.m. 147/2022, sostenendo che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva liquidato le spese di primo e secondo grado in misura inferiore ai minimi tariffari applicabili, senza adeguata motivazione. La doglianza riguardava sia la quantificazione delle spese del primo grado sia, per effetto riflesso, quelle dell'appello. Roma Capitale e AMA S.p.A. sono rimaste intimate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che, nella vigenza dell'art. 4, comma 1, del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, il giudice non può ridurre i valori medi oltre il 50% salvo specifica pattuizione. Poiché nel caso concreto le spese erano state liquidate in misura inferiore al minimo parametrico rapportato al valore della controversia, la statuizione è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, rideterminando le spese del primo grado in Euro 525,00 oltre accessori e quelle del grado di appello in Euro 568,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari del ricorrente. Le parti intimate sono state inoltre condannate, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
è stata la norma processuale invocata per censurare la liquidazione delle spese come erronea applicazione di legge
le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri applicabili
resta limite di sistema contro liquidazioni meramente simboliche e non consone al decoro professionale
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
come modificato, disciplina i valori medi e il limite massimo di riduzione nella liquidazione giudiziale dei compensi
art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 8 marzo 2018, n. 37
ha modificato l'art. 4, comma 1, rendendo inderogabile il limite di diminuzione non oltre il 50%
ha mantenuto la disciplina dei parametri rilevante per la controversia
ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 101, paragrafo 1, TFUE
richiamato per evidenziare il principio unionale sulla concorrenza rispetto ai minimi tariffari professionali
art. 4, paragrafo 3, TUE
richiamato con l'art. 101 TFUE nel passaggio relativo alla normativa sui compensi professionali
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali, quando si applicano i parametri del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, il giudice non può scendere sotto la riduzione massima del 50% dei valori medi, salvo diversa pattuizione tra le parti.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese è necessaria quando il giudice si discosta dai limiti consentiti dalla tariffa; una liquidazione inferiore al minimo parametrico è censurabile in cassazione per violazione di legge.
- Il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese va determinato secondo il criterio del disputatum, cioè in base alla pretesa azionata nel primo grado e, in appello, in base alla parte effettivamente devoluta con l'impugnazione.
- Anche in assenza di istruzione probatoria, la trattazione del processo legittima la liquidazione del compenso per la relativa fase.
- Quando la cassazione investe anche solo un capo della sentenza d'appello, la regolamentazione delle spese del processo deve essere rinnovata integralmente.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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