Cassazione Penale, Sentenza n. 26871/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato le condanne pronunciate dal Tribunale di Cagliari per reati di riciclaggio (capo A, C, D, E) e, nel caso di Piras, anche per furto (capo B). Le censure principali sono: vizio di motivazione e violazione di legge; mancata qualificazione dei fatti come autoriciclaggio nei confronti di Piras e Mocci (sostenendo che l'autore del reato presupposto di furto non poteva poi essere punito per autoriciclaggio per principio di irretroattività, poiché la norma che introduce l'autoriciclaggio sarebbe stata introdotta dopo i fatti); carenza di prova circa la provenienza illecita di parti meccaniche (per Piras e Lussu); contestazione della credibilità delle ricostruzioni fattuali e del ricorso a mere congetture per affermare la responsabilità degli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito svolte dalla Corte d'appello: per Piras la versione difensiva circa l'essere autore del furto (ai fini di autoriciclaggio) è stata ritenuta non credibile e priva di riscontri; per il capo B (furto) la confessione di Piras è stata invece ritenuta attendibile e qualificata come furto in primo grado; per il capo C la Corte d'appello aveva accertato l'abrasione del numero di serie del cambio e la manomissione senza spiegazione della provenienza illecita; per Mocci la sua ammissione generica non è stata ritenuta credibile; per Lussu è stata ritenuta provata la manomissione del numero identificativo del cambio e la Corte ha motivato coerentemente l'estensione della responsabilità sull'intero veicolo. Poiché la nuova fattispecie di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) è stata introdotta successivamente ai fatti, la sua applicazione retroattiva non era possibile e, anzi, ha comportato un vantaggio per gli imputati rispetto a un'ipotesi normativa che non poteva essere usata a loro sfavore. Sono state confermate le condanne impugnate; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
La norma che disciplina l'autoriciclaggio è stata introdotta dopo la commissione dei fatti; perciò non poteva essere applicata retroattivamente ai fatti oggetto di processo. Se fosse stata vigente al momento dei fatti avrebbe potuto consentire la qualificazione come autoriciclaggio, ma la sua introduzione successiva ha favorito la posizione dell'imputato.
principio di irretroattività della norma penale
principio di irretroattività della norma penale
Il principio impedisce l'applicazione di una nuova fattispecie o di una nuova aggravante in modo sfavorevole se la norma è stata introdotta dopo la commissione del fatto; nel caso concreto ha portato a ritenere che l'introduzione dell'autoriciclaggio non potesse essere usata contro gli imputati.
Massime di principio
- La nuova fattispecie penale introdotta dopo il fatto non può essere applicata retroattivamente in modo sfavorevole all'imputato; se la norma successiva comporta profili diversi essa può favorire l'imputato ma non peggiorare la sua posizione rispetto al momento del fatto.
- La credibilità delle ammissioni o delle versioni difensive è valutata in base agli elementi di riscontro: una dichiarazione priva di riscontri concreti può essere ritenuta non credibile e non impedire la condanna per riciclaggio o altre fattispecie.
- L'abrasione o la manomissione dei numeri identificativi (telaio, cambio, ecc.) è un elemento probatorio forte che consente di inferire la conoscenza o il sospetto della provenienza illecita del bene, se non spiegata in modo convincente dall'imputato.
- La semplice asserzione difensiva di essere l'autore del furto non è sufficiente se priva di riscontri: il giudice può ritenere non credibile la versione e fondare la condanna su altri elementi probatori.
- Le deduzioni generiche e non specificamente fondate in cassazione sono in genere dichiarate inammissibili: il ricorso deve contestare punti precisi della motivazione di merito e fornire elementi per la loro riesamina.
- Quando la sentenza di merito offre una motivazione logica e fondata su elementi probatori concreti (es. plurime manomissioni, trasporto per cannibalizzazione, acquisizione di veicolo distrutto), la Cassazione esamina prevalentemente la correttezza giuridica e non riforma le valutazioni di fatto se non vizi evidenti.
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