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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25801/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento trae origine da una precedente decisione della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio l'ordinanza cautelare con cui era stato disposto un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, perché il titolo cautelare non era stato tradotto in una lingua comprensibile all'indagato. In sede di rinvio, il tribunale del riesame ha confermato la misura, ritenendo che la polizia di frontiera avesse successivamente notificato l'ordinanza con traduzione orale in lingua albanese e sottoscrizione dell'indagato, e che quindi l'interessato fosse stato messo a conoscenza del contenuto del provvedimento; ha inoltre ritenuto che, essendo espulso dal territorio nazionale, difettasse comunque l'interesse a impugnare. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto la violazione del principio di diritto fissato nella decisione rescindente e il vizio di motivazione, sostenendo che l'interesse a impugnare permaneva nonostante l'espulsione amministrativa e che la traduzione orale non consentiva di desumere in modo certo l'effettiva comprensione delle prescrizioni cautelari; si assumeva quindi l'erroneità della declaratoria di inammissibilità fondata sulla carenza di interesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, pur potendosi condividere la permanenza dell'interesse dell'indagato a impugnare anche da espulso, la doglianza difensiva non si confrontava in modo specifico con il dato fattuale nuovo introdotto in sede di rinvio, cioè l'avvenuta traduzione del provvedimento in lingua albanese da parte della polizia di frontiera. La censura si limitava infatti ad affermare in modo generico e apodittico che il ricorrente non avrebbe compreso il contenuto del provvedimento, nonostante la notifica sottoscritta. Tale genericità ha condotto alla declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

    richiamo alla disciplina di anonimizzazione dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Quando il giudizio di rinvio introduca un fatto nuovo rilevante per la validità dell'atto, la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con quel dato fattuale; la mancata contestazione puntuale rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
  • La traduzione orale di un provvedimento in una lingua comprensibile all'interessato può essere valutata come idonea a soddisfare l'esigenza di conoscibilità dell'atto, ma la relativa doglianza deve essere sorretta da argomentazioni concrete e non meramente assertive.
  • L'interesse a impugnare un provvedimento sfavorevole può permanere anche in presenza di una misura amministrativa di espulsione; tuttavia, l'esistenza dell'interesse non sana la genericità del motivo di ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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