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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10228/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna il rigetto del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di euro 63.100,00 emesso nei confronti di Tarantino Vincenzo. Primo motivo: violazione di legge e carenza motivazionale per non aver riconosciuto la buona fede della terza e per non aver valutato la documentazione contabile prodotta (relazione tecnica del commercialista, dichiarazioni dei redditi, conto economico, lista movimenti del c/c e dettaglio dei versamenti) che dimostrava consistenti e ripetuti versamenti in contanti riconducibili all'attività commerciale (bar/tabaccheria) della ricorrente. Il Tribunale aveva ritenuto prevalenti gli incassi elettronici rispetto ai contanti senza indicare confronti quantitativi e senza considerare la sistematicità dei versamenti. Secondo motivo: carenza di motivazione riguardo al periculum in mora, poiché il Gip non avrebbe valutato la solidità patrimoniale e la concreta possibilità di depauperamento della garanzia, limitandosi a richiamare solo la natura del reato e la consistenza del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando il giudizio al Tribunale di Napoli. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse apparentemente insufficiente e apodittica perché non si era confrontata specificamente e compiutamente con la documentazione prodotta dalla difesa che mostrava plurimi e rilevanti versamenti in contanti riconducibili, in mancanza di elementi contrari, a proventi dell'attivita commerciale della ricorrente. Di conseguenza la Corte ha affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando il provvedimento cautelare sia privo dei requisiti minimi di motivazione e non renda comprensibile l'iter logico seguito, e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è richiamata per descrivere l'aggravante connessa al reato a carico dell'indagato Tarantino; la corte si è comunque concentrata sugli aspetti cautelari e motivazionali relativi al sequestro dei beni collegati all'indagine

  • principio giurisprudenziale - Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    La Corte ricorda che il ricorso per cassazione è ammissibile contro ordinanze in materia di sequestro preventivo quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, ossia priva dei requisiti minimi che rendano comprensibile la vicenda e l'iter logico del giudice

  • sequestro preventivo (Codice di Procedura Penale - principi applicativi)

    Dal complesso emerge il principio che, prima di confermare il sequestro rispetto a terzi, il giudice deve valutare specificamente la documentazione probatoria sulla provenienza lecita dei beni e motivare in modo coerente la connessione tra somme sequestrate e il reato, nonché adeguatamente ragionare sul periculum in mora valutando la concreta possibilità di depauperamento della garanzia

Massime di principio

  • Se un terzo produce documentazione contabile dettagliata che mostra versamenti ripetuti e consistenti riconducibili all'attività economica, il giudice del riesame deve confrontarsi specificamente con quei documenti e motivare perché non li ritenga idonei a dimostrare la lecita provenienza delle somme
  • La mera affermazione che la maggior parte degli incassi avviene via POS o che un versamento in contanti sia "anormale" non è sufficiente: è necessario un confronto quantitativo e una valutazione della sistematicità dei flussi di cassa
  • La conservazione di somme in contanti presso l'abitazione non può essere considerata di per sé indice decisivo di illiceità senza ulteriori elementi investigativi
  • Per la sussistenza del periculum in mora il giudice deve motivare anche sulla solidità patrimoniale e finanziaria dell'interessato e sulla concreta possibilità di depauperamento della garanzia nel tempo, non limitandosi a richiamare la gravità del reato
  • La Corte di Cassazione può annullare le ordinanze di sequestro per insufficienza o apparenza della motivazione; in tali casi è prevalente la tutela del diritto di terzi a vedere adeguatamente esaminata la documentazione difensiva
  • In situazioni analoghe è opportuno che la difesa raccolga e produca documentazione contabile chiara e dettagliata (rapporti bancari, registri di cassa, dichiarazioni fiscali, relazione tecnica) per dimostrare la lecita provenienza delle somme e costringere il giudice a un esame motivato

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