Cassazione Penale, Ordinanza n. 06359/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 20/09/2024, deduceva un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse erroneamente negato il beneficio senza adeguata valutazione degli elementi favorevoli emergenti dagli atti. La decisione di legittimità ha però ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse congrua e immune da vizi, avendo esplicitato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, anche mediante riferimento ai precedenti penali e all'assenza di elementi positivi significativi.
Norme richiamate
Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto rimesso al merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione è contraddittoria o manca di conto degli elementi rilevanti.
La motivazione sul trattamento attenuante può fondarsi sugli elementi indicati in questa norma, purché il giudice dia conto di quelli ritenuti preponderanti senza dover esaminare tutti quelli favorevoli o sfavorevoli.
Massime di principio
- In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito esercita un apprezzamento di fatto che è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e adeguata a spiegare gli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche con la sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, senza necessità di confutare uno per uno tutti i dati allegati dalla difesa.
- I precedenti penali dell'imputato possono essere valorizzati ai fini del diniego delle attenuanti generiche, se inseriti in una motivazione complessivamente coerente.
- Il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito sulla concessione delle attenuanti generiche, salvo che la motivazione sia illogica, contraddittoria o meramente apparente.
Come è indicizzato
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