Cassazione Penale, Sentenza n. 37712/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e illogicita nella valutazione dell'elemento psicologico del reato: il ricorrente contestava che non vi fosse la consapevolezza di occultare il patrimonio ai creditori, rilevando che molti debiti derivavano da accertamenti fiscali e contributivi per i quali erano pendenti ricorsi; sosteneva inoltre che il libro giornale 2009 sarebbe stato completo e acquisito agli atti, che la mancata tenuta era dovuta al suo esautoramento come liquidatore nell luglio 2010 e che altra documentazione contabile si trovava presso la sua abitazione e sarebbe stata a disposizione del liquidatore ma non ritirata per il volume.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello e il Tribunale avessero correttamente qualificato il reato come bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili, riferendosi al mancato aggiornamento del libro giornale (fermo al 31/12/2009) e del libro degli inventari (fermo al 31/12/2004), alla mancanza di documentazione commerciale a supporto delle operazioni e all'assenza di prova che la documentazione fosse stata consegnata al commercialista o al liquidatore. La Cassazione ha osservato che le censure difensive erano largamente generiche e tentavano una diversa valutazione del materiale probatorio, attività non consentita al giudice di legittimita. Sul punto di diritto ha confermato l'orientamento secondo cui l'irregolare tenuta delle scritture costituisce reato a dolo generico, distinto dall'occultamento che richiede dolo specifico: il dolo generico poteva essere logicamente presunto in ragione delle gravi carenze contabili reiterate durante il periodo di gestione del ricorrente e di altri elementi probatori (es. documentazione rinvenuta presso l'abitazione dopo perquisizione). Sono state ritenute irrilevanti le due note autografe depositate dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, lett. b) legge fallimentare
La norma distingue ipotesi alternative di bancarotta documentale: l'occultamento delle scritture richiede dolo specifico, mentre la fraudolenta tenuta o irregolare tenuta delle scritture integra reato a dolo generico; la Cassazione conferma che la sussistenza del dolo generico può essere desunta in via logico-presuntiva dalle gravi carenze contabili e dalla responsabilita gestionale
Citata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero generale presso la Corte di cassazione che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso
Massime di principio
- In materia di bancarotta documentale va distinta la fattispecie dell'occultamento delle scritture (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) dall'irregolare o fraudolenta tenuta delle scritture (che può integrazione reato a dolo generico).
- La sussistenza del dolo generico può essere desunta per via logico-presuntiva da elementi come il perdurante mancato aggiornamento dei libri contabili, la coincidenza temporale delle carenze con la gestione dell'imputato e comportamenti compatibili con la volontà di sottrarre la documentazione.
- La mera allegazione di buona fede o di piani di recupero, senza prove concrete della consegna/aggiornamento delle scritture a professionisti o al liquidatore, è insufficiente a escludere il dolo; bisogna documentare atti concreti di regolarizzazione o di effettiva messa a disposizione delle scritture.
- La Corte di cassazione non procede a una rilettura del merito o a una diversa valutazione delle prove: questioni di fatto e di valutazione delle prove sono riservate al giudice di merito e l'impugnante deve dimostrare vizi di diritto o di motivazione specifici e non generici.
- Documentazione rinvenuta a seguito di perquisizione o acquisita da terzi può aggravare la valutazione sulla volontà di occultare; dichiarazioni autografe del ricorrente hanno scarso rilievo se non supportate da elementi probatori nuovi e rilevanti.
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