Sentenza del 25/01/2022 n. 330 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Violazione di legge - Denuncia penale - Notifica accertamento - Raddoppio dei termini - Legittimità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento effettuata avvalendosi del 'raddoppio dei termini' previsto dall'art. 37, commi 24 e 26, del d.l. 223/2000. In particolare la questione riguardava se, nelle ipotesi in cui emerge una violazione che impone l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'Amministrazione possa legittimamente notificare l'accertamento ricorrendo al prolungamento dei termini previsto dal citato d.l.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittima la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta con il raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 37, commi 24 e 26, del d.l. 223/2000. In sostanza, quando si configura una violazione che impone la denuncia penale ex art. 331 c.p.c., l'Amministrazione può avvalersi della disposizione che consente il raddoppio dei termini per l'adozione e la notifica degli atti impositivi; l'accertamento è quindi stato considerato valido.
Norme richiamate
Prevede l'obbligo per il difensore o chi viene a conoscenza di un reato di denunciarne l'autore all'autorità giudiziaria; la Corte interpreta che la sussistenza di tale obbligo, quando rilevante per l'attività accertatrice, costituisce motivo di impedimento o necessità di coordinamento con l'azione penale tale da giustificare misure procedurali differenti dall'ordinario.
d.l. 223/2000, art. 37, comma 24
Prevede il raddoppio dei termini per l'adozione e la notifica degli atti di accertamento fiscale in determinate ipotesi; il giudice ha ritenuto che tale disposizione sia applicabile quando l'attività accertatrice è resa particolarmente complessa o sospesa dall'emergere di un obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.c.
d.l. 223/2000, art. 37, comma 26
Complementa il comma 24 nelle fattispecie di proroga/raddoppio dei termini; la pronuncia ne conferma l'efficacia nel consentire all'Amministrazione di estendere i termini procedurali laddove ricorra l'elemento di criticità rappresentato dall'obbligo di denuncia penale.
Massime di principio
- Se nell'attività istruttoria emerge una violazione che integra l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'Amministrazione può legittimamente avvalersi del raddoppio dei termini previsto dall'art. 37 d.l. 223/2000 per notificare l'accertamento.
- Il ricorso al raddoppio non è di per sé lesivo dei diritti del contribuente: rileva che l'Amministrazione dimostri la ragione dell'estensione (es. necessità di coordinamento con procedura penale o difficoltà istruttorie connesse alla denuncia).
- Il contribuente può impugnare la notifica solo dimostrando l'inesistenza dell'ostacolo che avrebbe giustificato il raddoppio (ad es. assenza di obbligo di denuncia o mancata qualificazione delle circostanze), o la violazione di altri diritti procedurali.
- In situazioni analoghe conviene verificare documentazione e tempistica: chiedere all'Amministrazione prova dell'effettivo obbligo di denuncia e della correlata esigenza istruttoria, controllare il corretto calcolo dei termini e la regolarità formale della notifica.
- Quando è in corso o è iniziata attività penale collegata, è ragionevole aspettarsi maggiore flessibilità dei termini amministrativi; tuttavia la proporzionalità e la motivazione dell'estensione restano valutabili in sede giurisdizionale.
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