Sentenza n. 4131/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - del “Bando di gara”, avente ad oggetto “Accordo quadro con un unico operatore avente ad oggetto la fornitura di elettrotreni di nuova generazione regio express per il rinnovo e il potenziamento del parco rotabile destinato ai servizi passeggeri sulle reti ferroviarie nazionali e internazionali, nonché il servizio manutentivo e la fornitura di scorta tecnica”, CIG: B7D1912E32 - CUP: E80F23000000003, pubblicato sulla GU S: 145/2025, il 31.07.2025; dell'Avviso di proroga pubblicato sulla Piattaforma e-Procurement il 17.9.2025; del secondo Avviso di proroga pubblicato sulla Piattaforma di e-Procurement il 31.12.2025 e del successivo “Bando di gara - proroga” pubblicato sulla della GU S: 1/2026 in data 2.01.2026 (e sulla Piattaforma e-Procurement telematica il 9.1.2026); - del “Disciplinare di Gara” e del “Disciplinare di Gara - rev.01”; - dell'art. 2.2., rubricato “Chiarimenti” del Disciplinare di Gara, ove interpretato nel senso in cui i chiarimenti possano integrare e modificare la lex di gara; - del Capitolato Tecnico Organizzativo, e i relativi allegati (di seguito, congiuntamente “CTO”); - del Doc A - Schema Accordo Quadro; Doc B - Schema Contratto Applicativo Fornitura; Doc C - Schema Contratto Applicativo Servizio Manutentivo; Doc D - Schema Contratto Applicativo Full Service; - di tutta l'ulteriore documentazione costituente la normativa di gara, ivi compreso l'“Atto amministrativo di indizione procedura di gara Proc. 0924-2025”, pubblicato il 1°.8.2025; - di tutti i chiarimenti di gara pubblicati nelle date del 30.9.2025, 2.10.2025, 6.10.2025, 24.10.2025, 3.11.2025, 13.11.2025, 25.11.2025, 1.12.2025, 11.12.2025, 23.12.2025, 14.1.2026 e 27.1.2026, con cui la Stazione appaltante ha inteso integrare e modificare il CTO e lo Schema Accordo Quadro, Schema Contratto Applicativo Fornitura; lo Schema Contratto Applicativo Servizio Manutentivo; lo Schema Contratto Applicativo Full Service, ivi compreso il chiarimento n. 246 con il quale Ferrovienord si riserva (l'ulteriore) modifica della documentazione di gara alla scadenza dei termini per la presentazione dei quesiti; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: lex specialis e ulteriori atti della procedura di gara per la fornitura di elettrotreni e relativi servizi manutentivi, successivamente revocata in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando, il disciplinare, il capitolato tecnico-organizzativo, gli schemi contrattuali, l'atto di indizione e i chiarimenti pubblicati nel corso della procedura. Ha dedotto l'illegittimità della lex specialis e delle modifiche che la stazione appaltante avrebbe apportato mediante chiarimenti, l'indeterminatezza di alcune prescrizioni tecniche e la sproporzione del sistema sanzionatorio contrattuale. Nel corso del giudizio, Ferrovienord S.p.A. ha avviato un procedimento di riesame, conclusosi con la revoca in autotutela della procedura mediante delibera del 6 maggio 2026. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la revoca in autotutela abbia integralmente rimosso la procedura di gara oggetto di impugnazione e abbia quindi pienamente soddisfatto la pretesa demolitoria della ricorrente. Il Collegio ha precisato che tale esito è distinto dalla pronuncia di improcedibilità ex art. 35 c.p.a., applicabile alle generali ragioni ostative sopravvenute alla decisione di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della sopravvenuta revoca e della concorde richiesta delle parti; Ferrovienord S.p.A. è stata tuttavia condannata a rifondere alla ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La revoca integrale dell'atto o della procedura oggetto di impugnazione, quando soddisfa pienamente la pretesa demolitoria del ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere.
La disposizione riguarda in via generale le ragioni ostative sopravvenute alla decisione di merito e non costituisce il fondamento della pronuncia quando la pretesa del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'intera procedura amministrativa impugnata, intervenuta durante il giudizio e idonea a rimuovere integralmente l'oggetto della pretesa demolitoria, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché la mera improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che la sopravvenienza amministrativa abbia pienamente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente; il semplice venir meno di una ragione utile alla decisione può invece integrare una diversa causa di definizione processuale.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca della procedura impugnata, le spese possono essere compensate quando ciò sia giustificato dalle circostanze della definizione e dalla concorde richiesta delle parti, ferma restando la distinta rifusione del contributo unificato a carico dell'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 1712/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 1713/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 14327/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 14328/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 14329/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 14330/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →