Cassazione Penale, Sentenza n. 1835/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, sostenendo che il rinvio dell'udienza del 14 novembre 2019 non poteva essere computato nei termini di fase ai sensi dell'art. 304 c.p.p., in quanto dovuto non all'esercizio di un diritto difensivo che giustificasse la sospensione, ma a vicende relative alla designazione e alla rinuncia/nomina degli avv. Perone e Briganti (tra cui la pretesa partecipazione di Perone sin dalla fase del fermo e la presenza di un codifensore che assicurava l'effettività della difesa). I ricorrenti censuravano l'omessa considerazione di questi fatti da parte del Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il rinvio del 14 novembre 2019 fosse stato disposto in conseguenza di richieste formulate in quella e nella precedente udienza, riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 304, comma 1, lett. b) c.p.p. (esercizio di diritti difensivi/necessità del difensore nominato per la prima volta), e che la presenza di un codifensore non elimina il diritto di ciascun difensore di svolgere pienamente il mandato. Di conseguenza il periodo di sospensione si aggiunge ai termini massimi di custodia cautelare. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 304 cod. proc. pen., comma 6
Rilevanza del computo dei termini di fase e dell'effetto delle sospensioni sulla durata massima della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto decisivo considerare se il rinvio rientrasse tra le ipotesi che determinano sospensione
art. 304 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)
Interpretata come norma che giustifica il rinvio quando esso è motivato dall'esercizio di un diritto difensivo o dalla nomina di un difensore intervenuto per la prima volta; la Corte ha ritenuto il rinvio riconducibile a questa fattispecie
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso; il ricorso era stato proposto nei termini richiesti da tale disposizione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma tecnica applicata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero alla Corte
Massime di principio
- Un rinvio disposto per consentire al difensore nominato per la prima volta di esercitare pienamente il mandato può essere qualificato come sospensione rilevante ai fini del computo dei termini di custodia cautelare (art. 304 c.p.p., lett. b).
- La presenza di un codifensore non elimina il diritto del singolo avvocato di ottenere il rinvio se l'esercizio del suo mandato (per prima nomina o sua difficoltà) rende impossibile una difesa efficace.
- Per contestare con successo la qualificazione del rinvio come sospensione occorre dimostrare in modo preciso e documentato che il rinvio non è stato effettivamente motivato dall'esercizio di un diritto difensivo o che tale motivazione è manifestamente infondata.
- La valutazione della rilevanza del rinvio per il computo dei termini è di natura processuale e può essere riesaminata in cassazione solo nei limiti stretti della censura di legittimità (inammissibilità per motivi manifestamente infondati).
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende), con conseguente rischio economico per il ricorrente.
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