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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18677/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. con riferimento alla misura della pena applicata dalla sentenza di appello, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata nonostante fosse intervenuto un accordo tra le parti in sede di appello. La decisione impugnata era stata resa dalla Corte d'appello ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, c.p.p., nell'ambito di un concordato sui motivi di appello e sul trattamento sanzionatorio; la difesa ha quindi contestato la determinazione del quantum della sanzione concordata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la rinuncia ai motivi di appello, unita al concordato sulla pena, producesse una preclusione processuale che impedisce di devolvere in cassazione questioni attinenti alla pena concordata, anche se astrattamente rilevabili d'ufficio. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione quando il tema devoluto sia coperto da rinuncia ai motivi di appello e da concordato sulla pena, con conseguente preclusione processuale.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La richiesta congiunta delle parti di accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello con rinuncia agli altri motivi limita la cognizione del giudice di secondo grado e determina effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.

  • art. 602, comma 1-bis, c.p.p.

    Quando le parti concordano sulla pena in appello, il giudice è vincolato nei limiti della legalità del trattamento sanzionatorio e la rinuncia ai motivi impedisce la successiva deduzione in cassazione delle questioni coperte dall'accordo.

  • art. 589 c.p.p.

    nelle forme previste dall'articolo 589

    Richiamato come disciplina formale della richiesta congiunta delle parti nel procedimento di appello concordato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito mediante concordato ex artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione produce una preclusione che impedisce di riproporre in cassazione le questioni oggetto dell'accordo.
  • Il potere dispositivo dell'imputato e del pubblico ministero sul contenuto del concordato non limita solo l'ampiezza della cognizione del giudice di appello, ma incide sull'intero svolgimento processuale, estendendo gli effetti preclusivi al giudizio di legittimità.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che contesti il quantum della pena quando tale profilo sia stato oggetto di accordo tra le parti in appello e il ricorrente abbia rinunciato ai corrispondenti motivi.
  • La presenza di un concordato sulla pena impedisce al giudice di legittimità di esaminare anche questioni rilevabili d'ufficio se esse ricadono nell'ambito della rinuncia intervenuta in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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